Bilanciamento circostanze: la discrezionalità del giudice e i limiti del ricorso in Cassazione
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 13270 del 2024, offre un’importante lezione sui limiti entro cui tale valutazione può essere contestata in sede di legittimità, specialmente in presenza di una recidiva reiterata.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua condanna. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla censura del giudizio di comparazione effettuato dal giudice di merito, ritenuto errato nella sua valutazione tra le circostanze a favore e quelle a sfavore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo presentato non fosse altro che la riproposizione di una doglianza già esaminata e correttamente respinta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali che governano la materia.
L’insindacabilità del bilanciamento circostanze
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui il bilanciamento circostanze costituisce una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito.
Il Principio della Discrezionalità
La Cassazione ha chiarito che questa valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Una motivazione è considerata sufficiente anche quando il giudice, per giustificare l’equivalenza tra circostanze opposte, la ritenga semplicemente la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta.
Il Limite della Recidiva Reiterata
Un punto cruciale, correttamente evidenziato anche dalla Corte d’Appello nel caso di specie, è il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Questo significa che, quando un imputato ha già commesso più reati in passato, la legge pone un limite alla possibilità di ridurre la pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, impedendo che queste possano avere un peso maggiore rispetto all’aggravante della recidiva.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri. In primo luogo, il ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. In secondo luogo, la decisione della Corte d’Appello era giuridicamente ineccepibile, avendo applicato correttamente sia il principio della discrezionalità del giudice di merito nel giudizio di comparazione, sia la norma specifica che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Pertanto, il ricorso mancava dei presupposti per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il tentativo di rimettere in discussione in Cassazione il bilanciamento circostanze operato dal giudice di merito è una strada difficilmente percorribile. A meno di vizi macroscopici di logica o di palese arbitrio, tale valutazione resta insindacabile. La decisione sottolinea inoltre la severità dell’ordinamento nei confronti di chi delinque ripetutamente, ponendo un argine normativo alla clemenza che può derivare dalle attenuanti generiche. La conseguenza per il ricorrente è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, di regola non è possibile. La Cassazione ha stabilito che tale valutazione è un giudizio discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non sia sorretta da una motivazione sufficiente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto era una semplice riproposizione di una censura già correttamente esaminata e respinta dal giudice di merito, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Quale ruolo ha la recidiva reiterata nel bilanciamento delle circostanze?
La recidiva reiterata assume un ruolo fondamentale, poiché la legge stabilisce un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su di essa. Ciò significa che la particolare inclinazione a delinquere dell’imputato, dimostrata dai precedenti reati, impedisce che le attenuanti generiche possano portare a una diminuzione di pena superiore a quella derivante dall’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il motivo del ricorso;
L’unico motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanz implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano so da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluz dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza dell irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ciò detto, nel caso in esame la Corte di appello ha anche, correttamente, richiamato il diviet di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 2 novembre 2023
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