Bilanciamento Circostanze: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei momenti più delicati del processo penale, in quanto incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3866/2024) torna a fare chiarezza sui limiti entro cui questa valutazione, tipica del giudice di merito, può essere contestata in sede di legittimità. La decisione sottolinea come un ricorso basato su un mero dissenso rispetto alla scelta del giudice, seppur motivata, sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge nel giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel giudicarle equivalenti, anziché far prevalere le attenuanti, con conseguente beneficio per l’imputato sulla pena finale.
La Decisione della Corte sul Bilanciamento Circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che, sebbene la difesa avesse formalmente evocato una violazione di legge (vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), le sue argomentazioni si traducevano, in realtà, in una critica alla motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente non contestava un’errata applicazione della norma sul bilanciamento, ma lamentava l’insufficienza del ragionamento che aveva portato i giudici d’appello a optare per l’equivalenza delle circostanze.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. Il giudizio sul bilanciamento delle circostanze è un’attività discrezionale riservata al giudice di merito, il cui esito non è, di norma, sindacabile in sede di legittimità. L’intervento della Cassazione è ammesso solo in ipotesi eccezionali, ovvero quando la decisione impugnata sia frutto di “mero arbitrio o di un ragionamento illogico”.
Non è sufficiente, quindi, che la difesa prospetti una valutazione diversa o più favorevole. Affinché il ricorso sia ammissibile, è necessario dimostrare che il ragionamento del giudice di merito sia viziato da una palese illogicità o che sia del tutto assente, trasformandosi così in un atto arbitrario. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse sufficientemente motivata e, pertanto, immune da censure. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle circostanze è stato respinto come inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle fasi precedenti. Per contestare efficacemente il bilanciamento circostanze, non basta essere in disaccordo con la sentenza; è indispensabile individuare un vizio logico grave e manifesto nel percorso argomentativo del giudice. In mancanza di ciò, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti?
Sì, ma solo in casi limitati. È possibile farlo unicamente se la decisione del giudice è palesemente arbitraria o basata su un ragionamento manifestamente illogico. Non è sufficiente non essere d’accordo con la valutazione del giudice, qualora questa sia adeguatamente motivata.
Qual è la differenza tra un “vizio di violazione di legge” e un “vizio di motivazione” in un ricorso?
Un “vizio di violazione di legge” si ha quando il giudice ha applicato una norma sbagliata o l’ha interpretata in modo errato. Un “vizio di motivazione”, invece, si verifica quando il ragionamento che supporta la decisione è mancante, contraddittorio o illogico. Nel caso specifico, la difesa ha formalmente invocato il primo vizio, ma le sue critiche riguardavano in sostanza il secondo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a ZAGABRIA( CROAZIA) DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito al giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno è inammissibile: la difesa, infatti, evoca vizio di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., finendo, tuttavia, per lamentar vizio di motivazione che, dal canto suo, è del tutto insussistente alla luce del consolida orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualo risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, COGNOME, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
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