Bilanciamento Circostanze: la Cassazione Conferma la Decisione del Giudice di Merito
Il tema del bilanciamento circostanze è cruciale nel diritto penale, poiché determina l’entità della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 2372/2024, offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alle valutazioni operate dai giudici di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per rapina e furto aggravato, dove la difesa lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
L’imputata era stata condannata in primo grado dal Tribunale. Successivamente, la Corte di Appello, in parziale riforma della prima decisione, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le aveva considerate equivalenti alle aggravanti contestate. Di conseguenza, aveva rideterminato la pena in quattro anni e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti e l’entità dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati.
La Valutazione del Bilanciamento Circostanze da Parte della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento circostanze non sono censurabili in sede di legittimità, a meno che non presentino una palese mancanza o illogicità della motivazione.
La Motivazione Adeguata della Corte d’Appello
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse ampiamente e logicamente motivato la propria scelta. La decisione di considerare equivalenti le attenuanti e le aggravanti era stata fondata sulla particolare gravità di uno dei fatti contestati (il reato sub A, la rapina). Inoltre, per quanto riguarda la determinazione della pena, i giudici di merito erano partiti dal minimo edittale per la pena detentiva e avevano applicato un aumento per la continuazione definito ‘esiguo’, dimostrando una valutazione ponderata e non arbitraria.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione dei cosiddetti ‘parametri dosimetrici’, ovvero gli elementi utilizzati dal giudice per quantificare la pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione diventa insindacabile in Cassazione se è supportata da una motivazione che non sia viziata da palesi illogicità o contraddizioni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del proprio giudizio di bilanciamento, ancorandolo alla gravità oggettiva dei reati commessi dall’imputata. Non emergendo alcuna ‘criticità giustificativa’ nel ragionamento della corte territoriale, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che non è sufficiente, per la difesa, lamentare una diversa valutazione delle circostanze per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio logico o una carenza motivazionale grave nella decisione impugnata. La discrezionalità del giudice di merito nel ponderare attenuanti e aggravanti è ampia e tutelata, purché esercitata attraverso un percorso argomentativo coerente e completo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso incentrati sulla quantificazione della pena devono essere costruiti non su una mera speranza di un trattamento più favorevole, ma sulla precisa individuazione di un errore nel processo logico-giuridico seguito dal giudice.
Quando è possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze fatto da un giudice?
Secondo l’ordinanza, è possibile contestarlo solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o del tutto assente. Non è sufficiente una semplice divergenza di valutazione, poiché la scelta rientra nella discrezionalità del giudice.
Perché la Corte d’Appello non ha concesso la prevalenza delle attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate in considerazione della particolare gravità di uno dei reati commessi (la rapina), fornendo una motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione pecuniaria per aver presentato un ricorso ritenuto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2372 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 4/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisi del locale Tribunale in data 10/12/2019, riconosciute le circostanze attenuanti generi equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusion euro1.200,00 di multa la pena inflitta all’imputata per i delitti di rapina e furto aggr rubrica ascrittile.
L’unico motivo formulato in punto di mancato riconoscimemo della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e di entità dell’aumento irrogato a titolo di continu è manifestamente infondato. La Corte di merito a pag. 6 ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni alla bas del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e del loro bilanciamento nel sens dell’equivalenza con le aggravanti contestate in considerazione della gravità del fatto sub ha, quindi, determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dal minimo edittale quanto alla pena detentiva ed operando un esiguo aumento ex art. 81 cod.pen., mostrando di aver
effettuato una ponderata valutazione dei parametri dosimetrici non sindacabile in questa sed in difetto di criticità giustificative.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiar inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
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La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente