Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a JENDOUBA( TUNISIA) il 27/11/1983
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di minaccia, percosse e lesione
personale;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – è
manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto. Deve infatti considerar
che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle
modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la
disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di qu ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647). Ne consegue che è da
ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,
Foglietta, Rv. 273678): tale è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame, in cui il giudice di appe ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condott
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, ed in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti – è manifestamente infondato,~ 7(4 a valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo riteners quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più ido a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
GLYPH
te