Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO DELLE MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Trento indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pron Tribunale di Rovereto che lo ha condannato per il reato di tentato furto in abitazione
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rela affermazione della penale responsabilità e al bilanciamento delle circostanze, sollevarsi questione di costituzionalità in ordine all’art. 69, comma IV, cod. pen., al divieto di bilanciamento del recidivo in presenza del riconoscimento della attenu all’art. 62, n 6, cod. pen.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindaca di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruz essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del deci n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/1 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, ne illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, argomentazioni, che l’imputato era stato riconosciuto da COGNOME NOME a immediatamente dopo l’orario in cui risultavano effettuati i prelievi illeciti di €.250 il bancomat sottratto alla persona offesa, ed era stato così identificato come col eseguito i prelievi stessi. Non è dunque illogica la conclusione della Corte che all’imputato la responsabilità del furto commesso, in considerazione del valore probat dichiarazioni della persona offesa.
La questione di costituzionalità non è rilevante, posto che il divieto previ 69 comma IV cod. pen. non costituisce unico supporto argomentativo al giudizio di equiv motivato anche in ragione ” dei numerosi, specifici e recenti precedenti penali dell Deve allora ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, s sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionament siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per gi soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’ade pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03 Rv. 245931 – 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 La Corte ha quindi argomentato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congru illogico,che la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti anch non fosse meritevole di una applicazione delle riconosciute attenuanti con giudizio di p /
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Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il Consiglier estensore
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