Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44192 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 12 settembre 2022 la Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio, ha confermato la condanna ad anni due di reclusione ed euro 800 di multa inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt 99 cod.pen., 624-bis, 625, c. 1 n. 8-ter, cod.pen. da lui commesso il 01 dicembre 2016, per essersi impossessato della borsa di un’anziana signora, strappandogliela di mano.
Il giudice di primo grado, con sentenza in data 25 ottobre 2018, aveva condannato il COGNOME alla pena indicata, ritenendo sussistente anche l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., e la Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 19 ottobre 2020, aveva confermato integralmente detta pronuncia. La Corte di cassazione, con sentenza in data 10 dicembre 2021, ha annullato tale decisione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., con rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, respingendo i motivi relativi alle altre aggravanti.
Il giudice di rinvio ha escluso l’aggravante in questione, ritenendo non accertata la sussistenza, in concreto, di un approfittamento di circostanze idonee ad ostacolare la difesa. Ha però confermato la pena già irrogata, affermando che la disposta disapplicazione di quell’aggravante non incide sulla sua entità, stante il bilanciamento delle residue aggravanti con le attenuanti, già effettuato dal giudice di primo grado, e stanti la gravità del reato, per le sue possibili conseguenze, e i precedenti penali dell’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale censura la erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen. e la carenza e illogicità della motivazione riguardo al mancato bilanciamento tra l’aggravante contestata e le già concesse attenuanti generiche, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen.
E’ illogica la decisione del giudice di rinvio di confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado nonostante l’esclusione di una circostanza aggravante, dal momento che tale esclusione dimostra l’accertata minore gravità del fatto rispetto alla valutazione del precedente giudice. La Corte di appello, ritenuta insussistente l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., avrebbe dovuto operare un nuovo giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, in quanto opposte alla sola aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 8-ter cod.pen. La motivazione è dunque carente in merito all’omessa nuova
valutazione del trattamento sanzionatorio, imposta dall’accertamento della insussistenza dell’aggravante sopra menzionata.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancata effettuazione di un «nuovo giudizio di bilanciamento» da parte del giudice di rinvio, dopo l’esclusione di una delle aggravanti originariamente contestate, e il mancato rispetto dell’art. 627 cod.proc.pen., per non avere il giudice del rinvio effettuato una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. Tali affermazioni sono manifestamente infondate, e non si confrontano con la sentenza impugnata.
1.1. La Corte di appello ha esplicitamente rivalutato sia la rilevanza delle residue aggravanti ritenute sussistenti, in rapporto alla già concessa attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod.pen. con cui esse devono essere bilanciate, sia la congruità della pena, alla luce della minore gravità del fatto, desumibile dalla esclusione di una delle aggravanti originariamente contestate. Ha però ritenuto che, nonostante tale esclusione, il fatto dovesse ancora essere ritenuto grave, per la «gravità del pericolo cagionato alla persona offesa», così da non incidere sul bilanciamento delle aggravanti con l’attenuante, risultando ancora congruo il giudizio di mera equivalenza già deciso dal giudice di primo grado.
Inoltre la Corte di appello ha esplicitamente valutato anche l’incidenza della esclusione di detta aggravante sull’entità della pena da irrogare, ed ha ritenuto ancora congrua quella già inflitta dal giudice di primo grado, per la citata gravità del fatto e per la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
La motivazione, su entrambi i punti, è adeguata, non illogica né contraddittoria, e si fonda sulla valutazione degli elementi previsti dall’art. 133 cod.pen., quali, appunto, le modalità del fatto, la gravità del pericolo, i precedenti penali del reo. Essa, inoltre, è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma
della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata» (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021 Rv. 281917).
1.2. Deve, inoltre, sottolinearsi che al ricorrente è stata applicata l’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod.pen., avendo la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, rigettato il motivo che ne contestava l’applicazione. L’art. 69, ultimo comma, cod.pen., esclude la prevalenza delle attenuanti comuni, quale quella riconosciuta al ricorrente, sulla recidiva reiterata, e quindi la Corte di appello non avrebbe potuto in nessun caso modificare il bilanciamento nel senso richiesto dal ricorrente. Questi erra, quindi, non solo laddove non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di rinvio ha effettuato la nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, ma anche laddove non tiene conto dell’aggravante della recidiva reiterata ancora sussistente, la cui applicazione giustifica ampiamente la decisione impugnata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente