Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29544 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
PROZURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
nel processo nei confronti di
COGNOME NOME NOME a Mirabella Imbaccari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 7 settembre 2023 il Tribunale di Caltagirone, in rito ordinario, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato dell’art. 424, comma 1, cod. pen. commesso il 9 gennaio 2018.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania con un unico motivo in cui deduce violazione di legge perché all’imputato è stata inflitta pena illegale, atteso che nel calcolo della pena il giudice ha inflitto quattro mesi di reclusione partendo da pena base di mesi sei di reclusione ridotta per attenuanti generiche, ma, in realtà, aVimputato era stata contestata anche l’aggravante dell’art. 61 n. 5 cod. pen., e la sentenza impugnata dimentica tale circostanza e non contiene un bilanciamento tra essa e le attenuanti generiche, in violazione della norma dell’art. 69 cod. pen..
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che all’imputato era contestate, con il reato dell’art. 424 cod. pen., anche l’aggravante dell’art. 61, n. 5, ccd. pen.; nella parte descrittiva della imputazione era specificato che la ragione della contestazione dell’aggravante consisteva nell’essere stato compiuto il reato nel corso della notte, verso le 01:00, allorché l’esercizio commerciale era chiuso.
Nella sentenza il giudice del merito si pronuncia implicitamente per la suss stenza dell’aggravante, in quanto nella motivazione si legge che egli ritiene “pienamente provata la penale responsabilità dell’imputato per la violazione ccntestatagli nell’imputazione”, e nella imputazione era contestata, come detto, anche l’aggravante dell’art. 61, n. 5, cod. pen.
Nella parte successiva della motivazione il giudice concede poi le attenuanti generiche, però quando passa a quantificare la pena, egli non effettua il giudizio di bhanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. tra aggravante ed attenuanti, ma si limita a diminuire direttamente la pena per le attenuanti, pretermettendo del tutto la ccnsiderazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., che, agli effetti del calcolo della pena, è da ritenere sia stata del tutto dimenticata.
Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di violazione di legge denunciato, e che essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giud zio sulla comparazione delle circostanze ed, all’esito di esso, sulla eventuale rideterminazione della pena.
In base alla norma dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone, in diversa persona fisica. Così ceciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il presidente
NOME COGNOME
r0C1 ’44:CA/CAZ.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
jezi P.32,..Q12.
Depositata Roma, lì GLYPH I Tttlff