Bilanciamento Circostanze: Quando la Recidiva Impedisce la Prescrizione
L’esito di un processo penale può dipendere da un delicato equilibrio. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ci offre uno spunto fondamentale sul tema del bilanciamento circostanze, chiarendo come la storia criminale di un imputato possa influire direttamente sulla possibilità che un reato si estingua per prescrizione. Analizziamo come i giudici hanno valutato il peso della recidiva rispetto alle attenuanti.
Il Caso: Un Ricorso in Cassazione tra Recidiva e Prescrizione
Il caso riguarda un individuo condannato per una violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), un fatto risalente al 2013. In seguito a una parziale rinuncia ai motivi d’appello sulla responsabilità, il ricorrente ha incentrato la sua difesa in Cassazione su un unico, cruciale punto: la violazione di legge in merito al bilanciamento circostanze.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere le circostanze attenuanti semplicemente equivalenti all’aggravante della recidiva qualificata. Se le attenuanti fossero state giudicate prevalenti, il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato, portando alla sua estinzione. Il ricorrente, quindi, puntava a un esito più favorevole basato su una diversa ponderazione degli elementi a suo favore e sfavore.
Il Bilanciamento Circostanze secondo la Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella legittimità del potere discrezionale del giudice di merito, sancito dall’art. 69 del codice penale. I giudici hanno chiarito che la scelta di considerare equivalenti le circostanze, anziché far prevalere le attenuanti, risulta sufficientemente motivata quando è la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena.
Il Peso della Recidiva Specifica e Attuale
L’elemento decisivo che ha orientato la bilancia della giustizia è stato il profilo criminale del ricorrente. La Corte d’Appello aveva evidenziato, con una motivazione ritenuta congrua e logica dalla Cassazione, che l’imputato era gravato da ben sette precedenti penali specifici. Un dato ancora più rilevante è che uno di questi precedenti risaliva al 2020, dimostrando, secondo i giudici, un “percorso delinquenziale attuale ed in corso”. Questa continuità nell’attività criminale ha giustificato la decisione di non “svalutare” l’aggravante della recidiva, ponendola sullo stesso piano delle attenuanti.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito. Se la motivazione che sorregge tale scelta è logica, coerente e non viziata, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato perché il curriculum criminale dell’imputato rendeva giusta una valutazione di equivalenza. Di conseguenza, il bilanciamento circostanze effettuato era corretto.
Questa valutazione ha avuto un impatto diretto sulla prescrizione. Poiché l’aggravante della recidiva non è stata neutralizzata dalla prevalenza delle attenuanti, il tempo necessario per estinguere il reato non era ancora trascorso al momento della sentenza d’appello (emessa nel febbraio 2024). L’effetto è stato l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’importanza della storia criminale dell’imputato nel processo decisionale del giudice. Una recidiva specifica e recente non è un mero dato statistico, ma un elemento che può orientare in modo decisivo il bilanciamento circostanze, impedendo l’applicazione di istituti di favore come la prescrizione. Per gli operatori del diritto, emerge chiaramente che un ricorso in Cassazione fondato sulla critica alla ponderazione delle circostanze ha scarse possibilità di successo se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione solida e ancorata ai fatti, come la persistenza in condotte illecite da parte dell’imputato.
Come influisce la recidiva sul calcolo della prescrizione?
La recidiva, se nel bilanciamento delle circostanze non viene considerata meno grave delle attenuanti (cioè subvalente), impedisce l’applicazione di termini di prescrizione più brevi. In questo caso, il giudizio di equivalenza ha fatto sì che il termine di prescrizione non fosse ancora decorso al momento della sentenza d’appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti fosse logica, congrua e priva di vizi. Il giudice di merito aveva correttamente esercitato il suo potere discrezionale basandosi sui precedenti penali specifici e recenti dell’imputato.
Cosa significa giudizio di ‘equivalenza’ nel bilanciamento delle circostanze?
Significa che il giudice ritiene che le circostanze aggravanti (in questo caso la recidiva qualificata) e le circostanze attenuanti abbiano lo stesso ‘peso’. Di conseguenza, ai fini del calcolo della pena e della prescrizione, è come se non ci fossero né aggravanti né attenuanti, e il calcolo parte dalla pena base prevista per il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 13/08/1967
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, a seguito d parziale rinuncia dei motivi di appello afferenti alla responsabilità, di condanna per il reato all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione d legge in ordine alla contestata recidiva qualificata, ritenuta equivalente alle circos attenuanti, e la conseguente prescrizione del reato.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso.
Si premette che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risu sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previ dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza de attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata concreto. GLYPH Rv. GLYPH 270481 GLYPH su GLYPH bilanciamento GLYPH di GLYPH circostanze GLYPH eterogenee (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da viz pv, GLYPH Jlogico-giuridici, di di non bilanciare -Te circostanze attenuanti con l’aggravante della recidiva qualificata, GLYPH essendo il ricorrente gravato da almeno sette precedenti penali specifici che denotano un percorso delinquenziale attuale ed in corso ( un precedente risale al 2020).
Risalendo il fatto al 18/07/2013, non era dunque decorso il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 08/02/2024.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente