Bilanciamento Circostanze: Niente Sconto di Pena Senza Pentimento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice. Quando si parla di bilanciamento circostanze, la personalità dell’imputato e il suo atteggiamento processuale, inclusa la mancanza di pentimento, assumono un ruolo cruciale. Analizziamo insieme questa decisione per capire come i giudici ponderano questi elementi.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, oltre a rispondere del reato di furto, vedeva la sua posizione aggravata da una precedente recidiva. Durante il processo di merito, i giudici avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le avevano considerate equivalenti alle aggravanti contestate, senza quindi applicare una diminuzione di pena.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando proprio questa decisione. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla mancata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, chiedendo di fatto un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, definito “diritto vivente”: il giudizio sul bilanciamento circostanze è un’attività tipica del giudice di merito e sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. In questo caso, secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello era sufficiente e logicamente coerente.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale della Personalità dell’Imputato nel Bilanciamento Circostanze
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno spinto i giudici di merito a non concedere la prevalenza delle attenuanti. La Corte territoriale aveva fondato la sua valutazione su due elementi principali:
1. Le modalità della condotta e la personalità dell’imputato: Aspetti che il giudice ha il dovere di considerare per personalizzare la pena.
2. L’assenza di resipiscenza: L’imputato non solo non aveva mostrato alcun segno di pentimento per il reato commesso, ma era anche rimasto assente durante l’intero corso del processo. Questo comportamento è stato interpretato come un chiaro indicatore della mancanza di “meritevolezza” del beneficio richiesto.
La Cassazione ha sottolineato che una motivazione che si limita a ritenere l’equivalenza tra le circostanze come la soluzione più adeguata a garantire una pena giusta è da considerarsi sufficiente. Poiché la valutazione della Corte d’Appello non presentava profili di manifesta illogicità o arbitrarietà, ogni ulteriore critica sollevata nel ricorso è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Dimostra che, per sperare in un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso la concessione delle attenuanti generiche, non basta semplicemente richiederle. L’atteggiamento dell’imputato durante il processo, la sua collaborazione e, soprattutto, la dimostrazione di un sincero pentimento possono fare la differenza. L’assenza e il silenzio possono essere interpretati negativamente dal giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare se l’imputato sia “meritevole” di uno sconto di pena. Per la difesa, diventa quindi strategico consigliare all’assistito un comportamento processuale che possa positivamente influenzare questa delicata valutazione.
Può la Corte di Cassazione rivedere la decisione di un giudice sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di regola. La Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la prevalenza delle attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha valutato le modalità della condotta, la personalità dell’imputato, la sua assenza durante il processo e, soprattutto, la mancata dimostrazione di resipiscenza (pentimento), ritenendo questi elementi indicativi di una non meritevolezza del beneficio.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso viene respinto senza un esame nel merito delle questioni sollevate. In questo caso, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli che la Corte di Cassazione è autorizzata a valutare, criticando una decisione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis e 625, comma 1, n. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Gossolengo il 29 aprile 2022);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuant generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qu non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffic motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), pertanto, poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun asp di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (veda pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valutato le modalit realizzazione della condotta e la personalità dell’imputato, che non aveva mostrato resipiscenz e che era rimasto assente durante tutto il processo, come indicative di mancanza d meritevolezza del beneficio richiesto) tutti i rilievi al riguardo formulati non sono conse questa sede;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente