Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3690 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3690 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in MAZZARINO (CALTANISSETTA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria della Procuratrice generale, NOME COGNOME, tempestivamente inviata ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità.
Lette altresì le conclusioni trasmesse con nota digitale in data 4/10/2023 dal difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di LECCE.
TRATTAZIONE SCRITTA
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11/11/2022 la Corte di Assise di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza in data 19/10/2021 del GUP del Tribunale in sede, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni dodici di reclusione per vari omicidi consumati e tentati pluriaggravati, uniti in continuazione, riconoscendo l’attenuante ex art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.
Nella sentenza di appello, la pena è stata rideterminata in anni nove e mesi otto di reclusione, poiché i reati di cui ai capi AA), CC) ed EE) erano ormai prescritti, con detrazione dei segmenti di pena ad essi corrispondenti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, avanzando a motivo unico di impugnazione censure di violazione di legge ed illogicità ed apparenza della motivazione riferite al giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.
Deduce il ricorrente che la Corte territoriale, con motivazione illogica, si è limitata ad un richiamo standard, meramente formale, alla gravità della condotta del condannato per farne derivare il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, senza tenere adeguatamente conto della scelta collaborativa del ricorrente che, benché confermata e apprezzata nel processo, non è stata valorizzata ai sensi dell’art. 133, secondo comma, cod. pen. Si ribadisce che la condotta susseguente al reato rappresenta un elemento fattuale che avrebbe dovuto concorrere ad attenuare ex post il valore antigiuridico della condotta illecita dello COGNOME, derivandone che la motivazione sul punto è inficiata dall’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., perché si focalizza sul solo passato criminale dell’imputato senza dare adeguato rilievo alla evoluzione della personalità dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché risulta sganciato dalle considerazioni espresse nelle sentenze di merito, delle quali non individua effettivi punti di criticità, risolvendosi in una critica astratta della motivazione – concorde tra giudici di ambo i gradi – con cui è stato confermato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.
1.1. In punto di fatto, l’impugnata sentenza ha evidenziato che le ragioni addotte a sostegno della valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nella prospettazione difensiva, erano state già valorizzate dal primo giudice per il riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 8 L. n. 203 del 1991 – richiamando all’uopo la pregnanza del contributo collaborativo, l’interruzione dei rapporti con il sodalizio mafioso di appartenenza, il lineare comportamento processuale – e dunque non possono nuovamente influire sulla scelta del criterio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti.
In particolare, si è mantenuta ferma la valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo “il gravissimo disvalore dei reati commessi e dell’effettiva lesività delle condotte illecite poste in essere (du omicidi e due tentati omicidi per COGNOME [..1), con premeditazione, con armi da fuoco di notevole potenzialità offensiva, in più persone riunite, avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l’attività del soda mafioso di appartenenza” e la conseguente irrilevanza, sul punto, della condotta susseguente al reato, la quale non può annullare la concreta offensività ed efferatezza dei gravissimi fatti posti in essere.
La motivazione resa nell’impugnata sentenza, alle pag. 18/19, è pertanto pienamente idonea a delineare le ragioni di diniego dell’invocata prevalenza, enfatizzando i giudici del merito il gravissimo disvalore dei reati commessi, a fronte del quale la dissociazione e gli altri elementi valorizzati dai difenso risultano recessivi. Dunque, non è affatto fondata la critica di standardizzazione argomentativa e di omessa considerazione della condotta successiva al reato, che anzi è stata ritenuta ragione di riconoscimento dell’attenuante speciale della dissociazione attuosa.
1.2. In punto di diritto, l’esegesi di legittimità ha ripetutamente affermato che le circostanze attenuanti generiche possono coesistere con l’attenuante speciale della dissociazione, ma operano comunque su diversi piani, in quanto quest’ultima è integrata dal valido contributo dell’imputato allo sviluppo delle indagini e all’elisione o attenuazione delle ulteriori conseguenze dell’attivit delittuosa, mentre le attenuanti generiche si individuano in base a variegati dati sintomatici – non codificati, ma in genere riferibili alla persona dell’imputato alle caratteristiche oggettive del fatto e del contesto – che suggeriscono al giudicante l’opportunità di attenuare la pena edittale.
La motivazione dell’impugnata sentenza è dunque corretta e logica, avendo applicato le coordinate giurisprudenziali da ultimo riassunte nella pronuncia di Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 276111: “In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito i
legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione della seconda, poiché l’art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà d cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delíctum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l’attenuante di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall’imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa”.
Pertanto, va ribadito che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della dissociazione attuosa non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, COGNOME e altri, Rv. 271099; Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374), e di conseguenza nemmeno possono giustificare un potenziamento operativo di queste ultime, così tornando a svolgere un ruolo di indebita duplicazione degli effetti dei medesimi elementi in valutazione.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
Nel presente processo si sono costituite varie parti civili (congiunti delle vittime dei reati), depositando comparse conclusionali e note-spese. Tuttavia, il ricorso in esame riguarda meri motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, che non abilitano le parti civili ad interloquire sui punti controversi.
Deve dunque farsi applicazione del principio per cui «In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236: fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso il giorno 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente