Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SeN 1 NLA,
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SENIGALLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO. che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore, avvocato NOME COGNOME, in data 9 ottobre 2024.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 20 novembre 2023, la Corte d’appello di Perugia in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, h ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 12, d.lgs. n. 28 1998 e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 12, comma 3-ter, lett. b), del c decreto, ha ridetermiNOME la pena in anni 3 e mesi 7 di reclusione ed euro 51.00 di multa. 4,
1.1. In primo grado COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n.
del 1998 e del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., e condanNOME alla pen anni 4 e mesi 8 di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche.
1.2. La Corte d’appello, con sentenza 23 gennaio 2017, aveva ridetermiNOME la pena in anni 4 e mesi 10 di reclusione.
1.3. Questa Corte di cassazione, con sentenza in data 15.2.2022, n. 22736, ha annullato tale decisione, limitatamente ai riconoscimento dell’aggravante de fine di profitto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio sul pun per le conseguenti determinazioni sul trattamento sanzioNOMErio.
Avverso la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Con l’unico motivo di censura deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 69 cod. pen. dal momento che la Corte d’appello, dopo aver escluso l sussistenza dell’aggravante del “fine di profitto” di cui all’art. 12, comma 3d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe omesso di procedere al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, e l’ipo aggravata di cui al comma 3 della stessa disposizione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali h chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Con memoria in data 9 ottobre2024 COGNOME ha replicato alle conclusioni del RAGIONE_SOCIALE insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato
Il reato di cui all’art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998 punisce chiunque, violazione delle disposizioni dei presente testo unico, promuove, dirige, organizza finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero c altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo residenza permanente.
Il comma 3 di tale disposizione individua cinque ipotesi punite più gravemente, le quali configurano circostanze aggravanti (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937 – 01).
Il comma 3-bis del medesimo articolo configura un’ulteriore aggravante, la quale è integrata dal concorso di due delle suddette circostanze, stabilendo ch
«Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi previst aumentata».
Ulteriori aggravanti speciali sono altresì contemplate dai comma 3-ter, il quale stabilisce un aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e la multa d 25.000 euro per ogni persona se i fatti di previsti ai commi 1 e 3 sono commessi (tra l’altro) «al fine dì profitto» (comma 3-ter, lett. b).
Infine, il comma 3-quater disciplina il concorso di dette aggravanti con l attenuanti disponendo che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previst dagli articoli 98 e 114 del cod. pen., concorrenti con le aggravanti di cui ai com 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispett queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultan dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Nella specie, l’imputato era chiamato a rispondere dell’ipotesi di cui comma 3, lett. a) – ingresso e permanenza illegali di 5 o più persone – e lett. – fatto commesso da tre o più persone in concorso. Per tale ragione era stat contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-bis dell’art. 12, nonch l’aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b), del fine di profitto.
La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente l’aggravante del numero degli immigrati (comma 3, lett. a). Ha invece accolto il motivo sull’aggravante del comma 3-ter (fine di profitto).
La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha escluso tale ultima aggravante, sicch residuano le sole due aggravanti di cui all’art. 12, comma 3, lett. a) e lett. d
Con riguardo a tale ipotesi, la richiamata sentenza delle Sezioni unite ha affermato: «Nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dai comma 3 e sussista, quindi, l’aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potrà procede a bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. in forza del divieto del comma 3-quater: pertant determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzo com (reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 euro per ogni straniero) la aumenterà fino ad un terzo in ragione dell’aggravante di cui al comma 3-bis e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuanti riconosciute».
A
In sostanza, la ricorrenza dell’aggravante di cui al comma 3-bis sottrae a bilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3, dell’art. 12. Pertanto correttamente la Corte d’appello ha applicato le attenuanti generiche senza operarne la comparazione con le riconosciute aggravanti di cui alle lett. a) e d) d comma 3.
Alla luce di tali considerazioni si impone il rigetto del ricorso e la conda del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.