Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 9/11/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del local Tribunale in data 27/2/2020, che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di ricettazione e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa, riconosceva l’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen. confermando il giudizio comparazione nel senso dell’equivalenza e il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 648 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell’imputato. Il difensore sostiene che la Cor territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprude legittimità in tema di dolo in quanto, pur avendo il COGNOME fornito specifiche indicazioni soggetto che gli aveva donato il ciclomotore, si è limitata a richiamare la palese abrasione d numero identificativo del motore senza soffermarsi sulla conoscibilità della provenienza delittuosa del medesimo e sull’attendibilità delle spiegazioni fornite dal ricorrent particolare il difensore aggiunge che l’abrasione non era visibile all’esterno, come si evi anche dalla comunicazione della notizia di reato nella quale gli operanti affermano di averl rilevata a seguito di “un accurato controllo” e detta circostanza, unitamente all’allegazione specifici elementi in ordine a tempi e modalità di ricezione del bene, avrebbe dovuto condurre ad escludere la consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa dello stesso;
2.2 la violazione dell’art. 69 cod.pen. con riguardo al giudizio di comparazione nel sens dell’equivalenza e la mancanza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di prevalenza dell’attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. rispetto alla recidiva. Il difensore lamenta c la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l’attenuante della particolare tenuità del f ha confermato il giudizio di comparazione formulato in primo grado senza considerare che la Corte Costituzionale ha da tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto prevalenza di detta circostanza sulla recidiva qualificata ex art. 99,comma 4,cod.pen. e che l’immotivato mantenimento del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado, nonostante il riconoscimento di un’ulteriore attenuante oltre quelle ex art. 62 bis cod.pen. presta ad integrare una reformatio in pejus ed è, comunque, censurabile in quanto non sostenuto da adeguata giustificazione.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo è manifestamente infondato. Il difensore censura l’affermazione di responsabilità per difetto di prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto circa provenienza delittuosa del bene, profilo in ordine al quale la Corte di merito avrebbe reso un motivazione lacunosa nonostante la specifica devoluzione operata con l’atto d’appello.
La Corte territoriale (pag. 4) ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensi affermando che, anche a voler reputare credibili le circostanze riferite dall’imputato in s d’esame circa tempi e modi della ricezione, “è da ritenersi sicuramente provata la consapevolezza da parte dello stesso della provenienza illecita del blocco motore” sulla scorta della palese abrasione del numero identificativo dello stesso.
Trattasi di argomento dotato di intrinseca capacità dimostrativa, non contrastato dagl assertivi e contrari rilievi di natura fattuale introdotti dalla difesa per la prima volta i sede ed estranei al perimetro del sindacato riservato alla Corte adita. Va in proposito ribadi che l’indagine concernente la consapevolezza dell’illecita provenienza -integrativa dell’elemento intenzionale del reato ex art. 648 cod.pen. – in quanto accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando il giudice di merito ha esplicitato le ragioni propria convinzione con motivazione immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 3715 del 31/01/1990, Rv. 183717 – 01), come nella specie.
Il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel diviet di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio equivalenza tra le circostanze, purché detta valutazione sia accompagnata da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712-01). Nella specie la sentenza impugnata non ha svolto alcuna considerazione circa l’incidenza della circostanza della particolare tenuità nel contesto d bilanciamento operato in primo grado e ha mancato di fornire risposta alla richiesta d prevalenza formulata in sede di gravame, giuridicamente possibile in presenza di recidiva reiterata a fronte del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, com 4,cod.pen. in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari al fine di emendare le criticità rilevate. Le restanti censure devono esse invece, dichiarate inammissibili con declaratoria di irrevocabilità del giudizio di responsabi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
La Consigliera estensore
La Presidente