Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACERRA il 08/04/1988
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che il 25/3/2024, ai sensi dell’art. 599-bís cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto dallo stesso COGNOME avverso la sentenza di primo grado che l’aveva riconosciuto colpevole dei delitti di rapina aggravata, lesioni personali ricettazione, ritenuti in continuazione tra loro.
La sentenza impugnata, infatti, sull’accordo delle parti, determinava la pena base per il reato di rapina aggravata in anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, aumentato per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ad anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 3.300,00 di multa, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni sette di reclusione ed euro 2.200,00 di multa (“come già effettuato dal Giudice di primo grado in assenza di appello del P.G. sul punto”), aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascun reato in continuazione, e così per complessivi anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, pena ridotta per il rito ad anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
A sostegno del ricorso, il COGNOME ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 69 e 628 commi 3, 4 e 5 cod. pen., e l’illegalità della pena pe essersi applicata la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche dopo l’aumento per le aggravanti contestate, così considerando queste insuscettibili di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. mentre, ad avviso del ricorrente, le aggravanti di cui all’art. 628 commi 1, 2 e 3 n. 1 e 4 e 61 n. 5 cod. pen. non ricadono nel divieto di bilanciamento previsto dall’art. 628 comma 5 cod. pen., sicché le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere calcolate sulla pena base ai sensi dell’art. 628 comma 1 cod. pen. Inoltre, essendo stata contestata la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., le attenuanti generiche avrebbero potuto essere ritenute al massimo equivalenti alle altre aggravanti ed alla recidiva, salva l’eventuale disapplicazione della stessa.
Il ricorso è manifestamente inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge nella determinazione della pena per il reato continuato nella misura concordata dalle parti.
L’ultimo comma dell’art. 69- bis cod. pen., infatti, sottrae espressamente all’invocato bilanciamento “i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) 6) del codice di procedura penale”, tra i quali – al n. 2 del secondo comma – rientra la rapina aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 618 cod. pen.
Legittimamente, pertanto, la sentenza di primo grado, operando in conformità all”accordo delle parti in ordine all’aumento di pena per la recidiva, in alcun modo esclusa, ha calcolato questo sulla pena base già determinata ai sensi dell’art. 628 , comma 3 cod. pen.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
2 La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, – della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024
L’estensore
Il Presidente