Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
Il bilanciamento circostanze rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice, con la sua discrezionalità, determina l’entità della pena soppesando gli elementi a favore e contro l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i limiti entro cui questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità.
Il Caso: Tentato Furto e Ricorso per Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato. La Corte d’Appello, pur riducendo la pena, aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche concesse. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto: a suo dire, il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato perché le attenuanti non dovessero prevalere sulle aggravanti.
Il Bilanciamento Circostanze e i Limiti del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione e il giudizio di comparazione tra circostanze opposte costituiscono un’attività discrezionale tipica del giudice di merito.
Il Sindacato della Corte di Cassazione
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito, definito ‘sindacato di legittimità’, è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria. Pertanto, un ricorso che si limiti a contestare la scelta del giudice di merito sul bilanciamento circostanze, senza evidenziare un’evidente illogicità o un’arbitrarietà nel ragionamento, non può essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, era sufficiente a giustificare la scelta dell’equivalenza tra le circostanze. I giudici di secondo grado avevano infatti dato atto degli elementi considerati per negare la prevalenza delle attenuanti. Secondo la Cassazione, le statuizioni relative al giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Anche una motivazione che si limiti a ritenere l’equivalenza come la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto è da considerarsi sufficiente e, pertanto, non censurabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che le possibilità di contestare con successo in Cassazione il bilanciamento circostanze sono molto limitate. Per ottenere un annullamento, non basta sostenere che una diversa valutazione sarebbe stata più equa; è necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito è viziata da un errore logico macroscopico o che è del tutto priva di una giustificazione razionale. Di conseguenza, diventa cruciale per la difesa argomentare in modo approfondito già nei gradi di merito, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per motivare un’eventuale prevalenza delle circostanze attenuanti.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio sul bilanciamento delle circostanze?
No, non è possibile contestare il merito della decisione. Il giudizio di comparazione tra circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
Cosa si intende per motivazione sufficiente nel bilanciamento delle circostanze?
Secondo la Corte, è considerata sufficiente anche la motivazione che, per giustificare l’equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, si limiti a ritenerla la soluzione più idonea per garantire una pena adeguata al caso concreto.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Il ricorso viene rigettato senza esaminarne il merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31364 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO24
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, riducendo la pena;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione, priva di vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., che ha dato atto degli elementi che hanno indotto negare la prevalenza. D’altra parte, la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, p giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a real l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.