Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45617 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45617 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISOLA DELLA SCALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia, all’esito dell’appello interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 17 settembre 2021 del Tribunale di Verona, ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena principale e ridetermiNOME in a tre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari, confermando nel resto la prima decision che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazion Il Tribunale aveva assolto il COGNOME, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione di bancarot fraudolenta documentale.
2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sub specie del viz o di motivazione – ha rappresentato che la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche; tuttavia, erroneamente le ha bilanciate (con giudizio di equivalenza) con l’unica aggravante in contestazione, ossia l’aver commesso più fatti di bancarotta, erroneamente ritenuta nonostante il Tribunale avesse condanNOME l’imputato solo per bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendolo dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale; e la motivazione della sentenza impugnata – che ha determiNOME la pena principale in tre anni di reclusione – non consentirebbe di comprendere il percorso logic seguito dalla Corte distrettuale al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
1. Il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile del solo delitto di bancarot fraudolenta distrattiva, ragion per cui correttamente non aveva fatto applicazione dell contestata circostanza di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Di conseguenza, la Cor di appello – nel riconoscere le attenuanti generiche – non avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento che, in ragione della ritenuta equivalenza, depone nel senso che nella specie sia stata applicata la pena prevista per il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, cit misura minima di tre anni, senza compiere la prescritta riduzione ex art. 63, comma 1, cod. pen., ricorrendo pertanto una violazione della legge penale.
Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e alla determinazione della pena principale, con rinvio perché abbia luogo il relativo apprezzamento di merito, atteso che le argomentazioni svolte nella sentenza medesima e i dati in essa esposti non consentono a questa Corte di provvedere sul punto (ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri.) senza la necessità di svolgere ulterio accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (cfr. Sez. U, n. 34
30/11/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 271831 – 01; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 – 01).
Non vi è luogo a ridurre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari (determinata i tre anni dalla Corte di merito) che non sono state oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia limitatamente al trattamento sanzioNOMErio.
Così deciso il 28/09/2023.