Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 6 febbraio 2023, con la quale la Corte d’appello di Napoli – nel giudizio di rinvio avente ad oggetto il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche a l’aggravante di cui all’art. 112, cod. pen., scaturito dall’annullamento parziale disposto con sentenza della Corte di cassazione del 7 dicembre 2017 – ha confermato la sentenza del 27 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto l’imputata responsabile in relazione a diversi reati di importazione, trasporto e cessione di stupefacenti;
che, con un unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice del merito omesso di applicare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze e limitandosi a richiamare il testo dell’art. 112, cod. pen. e a valorizzare l’indice del quantitativo di stupefacente, tuttavia insufficiente, da solo a configurare l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R., 15 novembre 1990, n. 309, contro i principi stessi, che il giudice del merito dichiarava di adottare, secondo cui la valutazione di gravità doveva tener conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della condotta complessiva dell’agente, nonché di quella precedente e susseguente il fatto.
Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente a un trattamento punitivo sorretto da motivazione adeguata e coerente;
che il giudice d’appello ha argomentato correttamente l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante di cui all’art. 112, cod. pen. – già affermata dalla sentenza della Corte di appello oggetto di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione – operando una nuova valutazione, sugli elementi già considerati nei precedenti gradi di merito, come la gravità intrinseca della condotta che ha integrato il reato – quanto al numero di partecipi, alcuni dei quali stranieri e altri non identificati, quantitativo e la sostanza stupefacente oggetto della importazione, disposizioni di mezzi, capacità di decorrere di acquistare stupefacenti in paese estero e curarne la distribuzione del territorio italiano nonché della condotta posta in essere prima e dopo, come cristallizzata nei capi di imputazione ascritti all’imputata, per i quali vi è affermazione di responsabilità coperta dal giudicato, a cui si è aggiunta la valutazione circa l’intensità del dolo sotteso alle condotte medesime.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025.