Bilanciamento Circostanze: Quando la Recidiva Impedisce lo Sconto di Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sul tema del bilanciamento circostanze nel diritto penale, in particolare quando un imputato è gravato da recidiva reiterata. La decisione sottolinea i rigidi paletti imposti dal legislatore al potere discrezionale del giudice nel determinare la pena, ribadendo principi consolidati e cruciali per la difesa tecnica. Analizziamo i dettagli della vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Determinazione della Pena
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio, presentava ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, l’illegittimità e l’illogicità della motivazione con cui era stata determinata la sua pena. In particolare, la difesa contestava la correttezza del giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. L’imputato, infatti, era stato riconosciuto colpevole di un reato contro il patrimonio ed era gravato da una recidiva reiterata e specifica.
La Corte d’Appello, pur negando le circostanze attenuanti generiche proprio a causa della recidiva, aveva riconosciuto un’attenuante specifica, quella relativa al valore tenue dei beni oggetto del delitto (prevista dall’art. 648, comma 4 c.p.), e l’aveva giudicata prevalente sulla recidiva stessa. Il ricorrente, tuttavia, riteneva che la motivazione fosse errata e che la pena dovesse essere ulteriormente ridotta.
La Decisione della Cassazione e il Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno confermato la piena correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, ritenendolo in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il cuore della decisione si concentra sull’applicazione dell’articolo 69, comma 4, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto quasi assoluto: quando l’imputato è un recidivo reiterato, il giudice non può considerare le circostanze attenuanti (ad eccezione di alcune specifiche) come prevalenti sull’aggravante della recidiva.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che il giudice di merito ha agito correttamente su due fronti. In primo luogo, ha giustamente ritenuto inammissibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) a causa della presenza della recidiva reiterata. La legge, infatti, pone un limite chiaro al potere del giudice in questi casi, impedendo che attenuanti non tipizzate possano neutralizzare la maggiore pericolosità sociale dimostrata dal reo.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza del giudizio di prevalenza dell’unica attenuante applicabile, quella per il tenue valore del bene. Quest’ultima, infatti, è un’attenuante cosiddetta “ad effetto speciale”, ovvero una di quelle per cui la legge prevede una diminuzione della pena in misura autonoma e non generica. Solo queste attenuanti speciali, secondo la giurisprudenza consolidata (richiamata la sentenza n. 42568/2022), possono sfuggire al divieto di prevalenza imposto dall’art. 69, comma 4 c.p.
Di conseguenza, la pena base è stata correttamente determinata tenendo conto di questa sola attenuante prevalente, senza poter essere ulteriormente ridotta in virtù di attenuanti generiche, che erano state correttamente escluse in radice.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la recidiva reiterata rappresenta un ostacolo significativo all’ottenimento di sconti di pena basati sulle circostanze attenuanti generiche. Il bilanciamento circostanze in questi casi è governato da regole rigide che lasciano poco spazio alla discrezionalità del giudice. La decisione evidenzia l’importanza di distinguere tra attenuanti comuni, generiche e quelle “ad effetto speciale”, poiché solo queste ultime hanno la forza di prevalere sulla recidiva qualificata. Per la difesa, ciò significa che, in presenza di un assistito con tali precedenti, la strategia processuale deve concentrarsi sull’eventuale sussistenza di attenuanti speciali, essendo quasi impossibile ottenere una riduzione di pena basata su considerazioni generiche sulla condotta dell’imputato.
Le circostanze attenuanti generiche possono sempre prevalere sulla recidiva?
No, l’art. 69, comma 4 del codice penale stabilisce che, in caso di recidiva reiterata, le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sull’aggravante della recidiva.
Cosa significa che un’attenuante è “ad effetto speciale”?
È un’attenuante per la quale la legge prevede una diminuzione di pena determinata in modo specifico e non generico (ad esempio, “la pena è diminuita da un terzo alla metà”). Secondo la giurisprudenza, solo queste attenuanti possono essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse alla sentenza d’appello sono state ritenute manifestamente infondate. Il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi di legge e la giurisprudenza consolidata sul bilanciamento tra circostanze, in particolare riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso sulla legittimità della motivazione della sentenza di condanna per violazione di legge, in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato sia perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e sia perché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che il giudice di merito ha correttamente fatto applicazione dei principi di determinazione della pena, come si evince da p.3 della sentenza impugnata, poiché ritiene inammissibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in virtù della presenza, ai sensi dell’art.69, comma 4 cod. pen., della recidiva reiterata e specifica in capo al COGNOME, ma ritiene applicabile la circostanza attenuante di cui al comma 4 dell’art.648 cod. pen. in ragione del valore tenue dei beni oggetto del delitto con conseguente prevalenza sulla rec diva;
che la Corte d’appello, sempre a p.3 della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.6, sentenza n.42568/2022, Rv.283968 – 01) ed effettuando il giudizio di comparazione, ha sostenuto che l’unica circostanza attenuante per la quale non opera il divieto di prevalenza è ad effetto speciale e, pertanto, la pena base deve essere determinata con riferimento ad essa, non potendo essere ulteriormente ridotta ex rt.62-bis cod. pen.;
ricevuta l’istanza di trattazione orale dell’8 gennaio 2024 è opportuno precisare che l’udienza di settima si svolge con rito camerale non partecipato e la difesa è assicurata da note e memorie;
ritenuto che la memoria difensiva del 12 gennaio 2024 nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso;
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
II Consigliere Estensore
Il Presi ente