Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38566 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, NOME COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA, rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; COGNOME NOME nato a Genova il DATA_NASCITA, rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 19/02/2025 n. 378 della Corte di Appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 febbraio 2025 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 13/06/2024 dal G.u.p. del Tribunale di Genova, di condanna dei tre ricorrenti per i reati di rapina aggravata (artt. 110 e 628, comma 3, n.1, 2 e comma 3 bis, cod. pen.), di lesioni aggravate e tentata estorsione (artt. 110, 582-585, 56 e 629 cod. pen.), commessi in Masone (GE) in data 5 marzo 2023.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati.
2.1. Per NOME COGNOME NOME e per NOME NOME viene articolato un unico comune motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), osservando che la Corte di Appello non ha citato né valutato “il percorso risocializzante riabilitativo intrapreso con ottimi risultati” dai due ricorrenti nel corso della dete inframuraria e, successivamente, in custodia domestica, corroborato dalla documentazione prodotta, omettendo di motivare sul punto in sede di trattamento sanzionatorio “con riferimento in particolare alle attenuanti” (terza pagina ricorso), chiedendo quindi l’annullamento del sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.
2.2. Per COGNOME COGNOME si articolano due motivi di ricorso: con il primo si deduce vizio di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 599 bis cod. proc. pen., per avere la Corte di appello – dopo avere chiesto chiarimenti sulla qualificazione della pena final concordata – rigettato la proposta di concordato, ritenendo di non potere formulare una prognosi positiva in funzione del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardo alla prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, avendo Corte territoriale argomentato con riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla presenza a carico dell’imputato di una denuncia per rissa, verificatasi il 6 Febbraio 2022; la difesa segna infine che il reato commesso, pur essendo grave, non esclude l’applicazione del beneficio e che la predetta denuncia risale a circa un anno e mezzo prima rispetto ai fatti oggetto de procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è infondato in entrambe le sue articolazioni.
Con ordinanza della Sez. 2, n. 12488 del 14/03/2025 è stata rilevata la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla ammissibilità del ricorso per cassazione d provvedimento di rigetto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. tra un orientamento a favore (S 5, n. 33454 del 25/06/2024, V., Rv. 286889 – 01/202; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Rv.
284869 – 01; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Rv. 284806 – 01; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Rv. 283610 – 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Rv. 283284 – 01) ed un altro contrario (Sez. 4, n. 25082 del 23/04/2024, Rv. 286585 – 01; Sez. 2, n. 3124 del 23/11/2023, dep. 2024, Tullo, Rv. 285819 – 01; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone, Rv. 285393 – 01; Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464 – 01). Si è quindi imposta la trasmissione ex art. 618 comma 1, cod. proc. pen. alle Sezioni Unite, le quali con decisione resa all’udienza in data 10/07/2025 si sono espresse nel senso dell’inammissibilità del ricorso in cassazione contro l’ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
3.1. La Corte territoriale ha motivato la mancata applicazione del beneficio in termini immuni da censure deducibili in questa sede.
Ed invero, non solo ha ampiamente evidenziato la gravità dell’azione delittuosa commessa in concorso (irruzione con volto coperto e armati di un bastone in ferro, all’interno dell’abitazio di COGNOME NOME, aggredito con calci e pugni, minacciato con arnesi da scasso e coltelli, e condotto – dopo essersi impossessati di suoi beni – presso un casolare abbandonato, dove veniva ancora percosso affinché corrispondesse ai fratelli COGNOME il corrispettivo di pregresse cessioni di stupefacente), ma altresì ha messo in luce come, nonostante la giovane età, l’imputato, resosi responsabile di un reato particolarmente grave, avesse già riportato una denuncia per rissa l’anno precedente rispetto ai fatti in valutazione manifestando una proclività a commettere reati con uso della violenza (p. 1 sentenza). Sono state, quindi, valorizzate condotte recenti, e, in considerazione di un tale vissuto, è stato escl che potesse formularsi la prognosi di non pericolosità richiesta per la concessione del beneficio in questione. Si è, quindi, in presenza di un processo inferenziale incentrato sulla negativa personalità dell’imputato che non presenta profili di carenza o di manifesta illogicità in ques sede sanzionabili.
I ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e di NOME COGNOME NOME, sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.
4.1. La Corte di appello ha esaminato e disatteso con congrua motivazione il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la “prevalenza delle generiche concesse” dal Tribunale.
4.1.1. Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princip enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta d sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Secondo il diritto vivente, anche le «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppos circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogic siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza de pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell’8/6/2017, COGNOME, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 2, n. 26884 del 27/05/2022, Lattanzi non mass.). Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, ne formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (v., ad es., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02 nonché Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, COGNOME, Rv. 260415-01).
4.1.2. Orbene, nella specie, il motivo di ricorso – secondo il quale la motivazione avrebbe omesso di valutare il percorso risocializzante laddove “si prende in esame il trattamento sanzionatorio con riferimento alle attenuanti” – è del tutto generico e aspecifico in quanto non si misu minimamente con le ineccepibili considerazioni offerte dalla sentenza impugnata a proposito della gravità dell’azione delittuosa commessa da più persone riunite, travisate e armate, connotata da “una forza intimidatrice estremamente elevata”, oltre che della condotta processuale degli imputati nell’ammettere le proprie responsabilità a fonte di evidenze probatorie insuperabili e nel corrispondere alla vittima un risarcimento esiguo (p. 2 sentenza) che pure ha determinato il riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen; né i ricorrenti si confrontano con le chiare valutazioni della Corte territoriale sul bilanciamento delle circostan così concesse con le aggravanti bilanciabili ai sensi degli artt. 69 e 628 ult. comma cod. pen.. Ebbene, la Corte territoriale, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado ha congruamente valorizzato (pagine 2 e 3 della sentenza) a sostegno del proprio decisum, il rispettivo peso degli elementi favorevoli e sfavorevoli rilevabili dagli atti, in una valutaz unitaria, evidenziando anche come la pena irrogata non sia suscettibile di riduzione, essendo già stata determinata per il più grave reato nel minimo edittale.
5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME NOME consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. peri., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME 3osuè segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente