Bilanciamento Circostanze: Quando la Valutazione del Giudice è Intoccabile
Il bilanciamento delle circostanze è uno dei momenti più delicati nel processo penale, in cui il giudice è chiamato a soppesare gli elementi a favore e contro l’imputato per definire la giusta pena. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui questa valutazione discrezionale può essere contestata. La Suprema Corte ha chiarito che, se la decisione del giudice di merito è logica e ben motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, riteneva manifestamente illogica la decisione dei giudici di secondo grado di considerare equivalenti le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, anziché far prevalere queste ultime. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento di un’ulteriore circostanza attenuante, introdotta da una recente pronuncia della Corte Costituzionale.
La Questione del Bilanciamento delle Circostanze
Il cuore della questione risiede nella natura della valutazione compiuta dal giudice di merito. Il cosiddetto “giudizio di bilanciamento” tra circostanze di segno opposto (art. 69 c.p.) è un’attività intrinsecamente discrezionale. Il giudice non applica una formula matematica, ma compie un’analisi complessiva del fatto, della personalità dell’imputato e delle conseguenze del reato. Può decidere di far prevalere le attenuanti, le aggravanti o, come nel caso di specie, di ritenerle equivalenti, neutralizzandone di fatto l’effetto sulla pena base. Il ricorso per Cassazione, tuttavia, non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge (il “sindacato di legittimità”).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la critica del ricorrente non evidenziava un vizio di legittimità, come un’argomentazione illogica o una motivazione inesistente, ma mirava a ottenere una diversa valutazione del merito, cosa non consentita in Cassazione. La Corte ha sottolineato che la decisione della Corte d’Appello era, al contrario, ben argomentata. I giudici di secondo grado avevano giustificato la scelta dell’equivalenza valorizzando elementi concreti quali:
* Le modalità specifiche del fatto;
* L’entità del danno economico e morale provocato alla persona offesa;
* L’intensità del dolo dell’imputato;
* La natura della violenza utilizzata.
Questi fattori, secondo la Corte d’Appello, erano sufficienti a giustificare la soluzione dell’equivalenza e, al contempo, a negare il riconoscimento dell’ulteriore attenuante richiesta. La Cassazione, citando un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713/2010), ha ribadito che una motivazione è sufficiente quando spiega perché la soluzione adottata (in questo caso, l’equivalenza) sia la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: i Limiti al Sindacato di Legittimità
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sul bilanciamento delle circostanze è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito che sfugge al controllo della Corte di Cassazione, a patto che non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Per contestare efficacemente tale giudizio, non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti, ma è necessario dimostrare un vero e proprio vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza. La decisione, quindi, ribadisce la netta separazione tra il giudizio di fatto, riservato ai primi due gradi di giudizio, e il giudizio di legittimità, proprio della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione può modificare il bilanciamento delle circostanze deciso da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sul bilanciamento delle circostanze. Il suo compito è solo verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica, sufficiente e non basata su un errore di diritto. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali elementi sono stati considerati per decidere sull’equivalenza tra le circostanze?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione di equivalenza su elementi specifici del caso, tra cui le modalità con cui è stato commesso il reato, l’entità del danno economico e morale subito dalla vittima, l’intensità dell’intenzione criminale (dolo) dell’imputato e la natura della violenza impiegata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni proposte non costituivano una critica alla legalità o alla logicità della sentenza, ma chiedevano di fatto una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di richiesta non è consentita in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione non può rivedere i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 340 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 340 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla pronuncia n. 86/2024 della Corte Costituzionale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate della Corte di appello sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 2, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si valorizzano le modalità del fatto, il danno economico e morale provocato alla persona offesa, l’intensità del dolo e la natura della violenza sprigionata dall’imputato quali elementi idonei a giustificare il giudizio di bilanciamento tra l opposte circostanze in termini di equivalenza, oltre che ostativi al riconoscimento dell’ulteriore circostanza attenuante del fatto tenue di cui alla citata pronuncia della Corte Costituzionale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.