Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che deve si deve evidenziare la preclusione all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza sulla ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., sulla base di quanto disposto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., ragione per cui, nel caso di specie, il giudizio di equivalenza, come stabilito dal giudice di merito, rappresenta la possibilità più favorevole per l’odierno ricorrente;
che, in ogni caso, giova rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale
dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.