Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18693 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO IN FATTO
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME, imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4, 80, comma 1, lettera b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condanNOME dalla Corte territoriale alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo trattamento sanzioNOMErio, ed in particolare al ritenuto giudizio di equivalenza tra riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva.
Con il secondo motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sanzione sostitutiva.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri – come in specie – di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalen quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, COGNOME e altri, Rv. 260415); e che, in ogni caso, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce eserci del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).
Tant’è che, come ben argomentato dai Giudici di merito concordi sul punto, la gravità della condotta accertata e la personalità del ricorrente sono state ritenute ostative all’applicazione suo favore tanto di un più mite trattamento sanzioNOMErio quanto dell’invocata sanzione sostitutiva, tenuto conto, per altro, che la condotta in contestazione è stata posta in esse mentre il prevenuto si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, circostanza che – c percorso argomentativo non illogico – è stata ritenuta idonea a dimostrare la proclività del ricorrente al delitto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.