Bilanciamento Circostanze: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
L’operazione di bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei momenti più delicati nel processo decisionale del giudice penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i confini del sindacato di legittimità su questa valutazione, confermando la sua natura prettamente discrezionale e legata al merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto errore nel bilanciamento circostanze, disciplinato dall’articolo 69 del codice penale. Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel ritenere equivalenti la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) e le aggravanti contestate, senza dare il giusto peso alla diminuita capacità di intendere e di volere dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Bilanciamento Circostanze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio sul bilanciamento circostanze costituisce una valutazione di merito, tipica del giudice di primo e secondo grado, che sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non sia viziata da palese illogicità o da un errore di diritto.
I giudici di legittimità hanno chiarito che non possono sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, i quali hanno il compito di ‘pesare’ concretamente gli elementi a favore e contro l’imputato. Il ruolo della Cassazione è verificare che tale ‘pesatura’ sia stata compiuta seguendo un percorso logico e giuridicamente corretto, esplicitato in una motivazione adeguata.
Le Motivazioni: Quando il Giudizio di Merito è Insindacabile
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello non solo sufficiente, ma anche immune da vizi logici. I giudici di merito avevano giustificato la scelta dell’equivalenza tra le circostanze sulla base di elementi concreti e specifici:
1. Le modalità aggressive della condotta: il modo in cui il reato è stato commesso è stato ritenuto particolarmente grave.
2. Le lesioni cagionate alla persona offesa: l’entità del danno fisico subito dalla vittima ha avuto un peso rilevante.
3. I plurimi precedenti penali: la storia criminale dell’imputato, che includeva reati della stessa indole, ha contribuito a bilanciare l’attenuante del vizio parziale di mente.
La Cassazione ha inoltre richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), secondo cui la motivazione sul giudizio di equivalenza è da considerarsi adeguata anche quando si limita a ritenerla la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta nel caso specifico. In sostanza, se il giudice spiega, anche sinteticamente, perché ritiene giusto che attenuanti e aggravanti si annullino a vicenda, la sua decisione è insindacabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il bilanciamento circostanze non è un calcolo matematico, ma una valutazione discrezionale che deve essere ancorata ai fatti specifici del processo. Per la difesa, ciò significa che contestare tale bilanciamento in Cassazione è un’impresa ardua: non basta sostenere che si sarebbe potuta fare una valutazione diversa, ma è necessario dimostrare un’autentica illogicità o una carenza totale nella motivazione della sentenza impugnata. La discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata e motivata, rimane sovrana.
Può la Corte di Cassazione modificare il bilanciamento delle circostanze deciso da un giudice d’appello?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è limitato a verificare che la decisione sia supportata da una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria. Può annullare la decisione solo in presenza di vizi gravi nella motivazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘indeducibile’?
Significa che la questione sollevata non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione perché riguarda una valutazione di fatto (il merito della causa), che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione può basarsi solo su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione).
Quali elementi ha usato il giudice per giustificare l’equivalenza tra vizio parziale di mente e aggravanti?
Il giudice ha basato la sua decisione su tre elementi specifici: le modalità aggressive della condotta, le lesioni fisiche causate alla vittima e i numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati simili. Questi fattori sono stati ritenuti così rilevanti da controbilanciare l’attenuante della ridotta capacità di intendere e di volere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALGHERO il 29/08/1989
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 69 e 89 cod. pen. avuto riguardo al bilanciamento tra la circostanza attenuante del vizio parziale di mente e le aggravanti contestate, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze in termini di equivalenza, in considerazione delle modalità aggressive della condotta, delle lesioni cagionate alla p.o. e dei plurimi precedenti penali, anche specifici del prevenuto);
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutta di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (come nel caso di specie), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile, attesa la tardività della relativa memoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
Il qonsigliere Estensore