Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47343 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO 11 14/09/1992
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 settembre 2023, la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, ha annullato – limitatamente al riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente ed alla recidiva – quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 4 marzo 2021 nei confronti di NOME COGNOME che ha, nel resto, confermato.
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio e condannato, in primo e secondo grado, per il reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 8 -ter), cod. pen. e dalla recidiva e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni ed otto mesi di reclusione e 640 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 43587 del 24/10/2022, ha annullato la decisione di secondo grado con esclusivo riferimento al vizio parziale di mente, che era stato escluso da entrambi i giudici di merito.
Nel successivo giudizio di rinvio, al riconoscimento della diminuente ex art. 89 cod. pen. ed all’esclusione della recidiva, pure disposta in quella sede, non ha fatto seguito la rideterminazione della pena, che la Corte di appello ha ritenuto preclusa dal, sebbene irrituale, iter seguito già dal primo giudice in vista della commisurazione della sanzione.
A tal fine, ha rilevato che il Giudice dell’udienza preliminare ha sottoposto le circostanze di segno opposto a giudizio di bilanciamento in spregio al divieto stabilito all’art. 625-bis, comma quarto, cod. pen. (secondo cui «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti»), che avrebbe imposto di fissare la pena base ai sensi del precedente comma terzo e di applicare su di essa la riduzione per le generiche.
Ha, quindi, ritenuto che, non avendo il pubblico ministero proposto impugnazione avverso tale punto della decisione, è, a questo punto, impossibile intervenire sul formulato, ed illegittimo, giudizio di equivalenza in conseguenza del riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente e dell’esclusione della recidiva, sicché il trattamento sanzionatorio non può che restare immutato.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’avv. NOME Antonio COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio omesso la doverosa ed imprescindibile rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della diminuente ed all’esclusione della recidiva.
Osserva, al riguardo, che, qualora pure la pena base fosse stata fissata sulla base della cornice edittale prevista dall’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., la successiva, duplice riduzione avrebbe prodotto un più favorevole risultato finale.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre l’imputato ha insistito per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La decisione impugnata muove dall’esito del giudizio di bilanciamento, operato dal giudice di primo grado in termini di equivalenza, tra la circostanza aggravante prevista dall’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. (in relazione all’art. 625, comma 8-ter), oltre che, al tempo, la recidiva, da un canto, e le circostanze attenuanti generiche, dall’altro.
Tale statuizione, quantunque contraria (secondo quanto chiarito da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 – 01) al disposto dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., determina, a giudizio della Corte di appello, insormontabile ostacolo alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’esclusione della recidiva e, vieppiù, del riconoscimento del vizio parziale di mente.
Tanto, in ragione del fatto che, rebus sic stantibus, non è possibile, stante l’espressa preclusione normativa, introdurre la diminuente ex art. 89 cod. pen. nel giudizio di comparazione con l’aggravante speciale prevista dagli artt. 624-bis, terzo comma, e 625, comma 8-ter, né rimettere in discussione la sottoposizione della predetta aggravante a comparazione ex art. 69 cod. pen., che, sul piano sanzionatorio, ha comportato un vantaggio per l’imputato e che, come già rilevato nella prima sentenza di appello, è divenuta irrevocabile per non essere stata presentata, sul punto, impugnazione da parte del pubblico ministero, unico soggetto a ciò legittimato.
Portato di tale impostazione è la sterilizzazione, di fatto, della riforma, da parte del giudice del rinvio, della sentenza di primo grado, non potendo, per le
ragioni indicate, l’esclusione della recidiva ed il riconoscimento della parziale incapacità di intendere e di volere incidere, in concreto, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ragionamento non persuade, perché, pur partendo da premesse ermeneutiche ineccepibili, giunge ad una fallace conclusione in ordine alla natura ed agli effetti dei vincoli derivanti dalla progressiva formazione del giudicato.
3.1. L’indebita sottoposizione della circostanza aggravante speciale a giudizio di bilanciamento si è, invero, tradotta nella quantificazione della sanzione in termini di illegittimità, per non essere state rispettate le regole che presiedono alla sua determinazione, ma non anche di illegalità.
A questo proposito, va ricordato, in adesione ai principi espressi dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 01, cfr., in particolare, i paragrafi 8 e 9 del «Considerato in diritto»), che nella nozione di pena illegale rientra soltanto la sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero superiore ai limiti previsti dalla legge o ancora più grave per genere o specie di quella individuata in astratto dal legislatore e che, in sostanza, attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l’usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore, ovvero un arbitrio per porre rimedio al quale è ben possibile superare il limite del giudicato sostanziale.
La pena illegittima è, invece, quella che è frutto delle improprie modalità di concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito e, in particolare, dell’erronea applicazione dei criteri commisurativi, alla quale l’ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, restando, per contro, inibito l’intervento officioso del giudice.
3.2. Pacifico che, nel caso in esame, la pena sia stata determinata dal giudice di primo grado in violazione al previsto divieto di sottoposizione a giudizio di comparazione di una circostanza aggravante ma che il trattamento sanzionatorio si sia, comunque, mantenuto entro il range edittale, la formazione del giudicato sul punto, derivata dall’omessa impugnazione della statuizione, impone di conformare tutte le successive operazioni commisurative all’esito dell’operato bilanciamento, dal quale, per le ragioni appena esposte, non è più possibile prescindere.
È questo, d’altro canto, l’imprescindibile postulato logico dell’annullamento, espressamente circoscritto alla diminuente del vizio parziale di mente, disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 43587 del 24/10/2022 che, deve ragionevolmente inferirsi, è stata emessa sul presupposto dell’interesse dell’imputato a vedersi riconosciuta una circostanza suscettibile di influire, in concreto, sul trattamento sanzionatorio.
Il riconoscimento della diminuente, così come la concomitante esclusione della recidiva, costituiscono, allora, sopravvenienze idonee, quantomeno in potenza, ad incidere sull’esito del giudizio compiuto ai sensi dell’art. 69 cod. pen. che, per quanto irrituale sia stata la sua effettuazione, costituisce, a questo punto, operazione ineludibile, che deve essere rinnovata in funzione delle novità intervenute.
4. La sentenza impugnata, che ha seguito un diverso percorso ermeneutico, deve essere, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio comparativo tra la residua circostanza aggravante e le attenuanti (le già concesse circostanze attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale di mente), nella cui formulazione il giudice di secondo grado – è opportuno specificare – conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 255660 – 01; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 281917 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al giudizio di comparazione delle circostanze e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 07/11/2024.