Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
Il bilanciamento circostanze è uno degli strumenti più delicati e discrezionali a disposizione del giudice penale. Consiste nel soppesare le circostanze aggravanti (come la recidiva) e quelle attenuanti (come le attenuanti generiche) per definire l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità, ribadendo un principio consolidato: la discrezionalità del giudice di merito, se ben motivata, è quasi insindacabile.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (previsto dall’art. 495 del codice penale), vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione nel giudizio di comparazione tra le circostanze. In particolare, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel considerare le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, anziché prevalenti su di essa.
La Richiesta del Ricorrente
L’imputato chiedeva alla Suprema Corte di annullare la sentenza d’appello, sostenendo che una corretta valutazione avrebbe dovuto portare a un giudizio di prevalenza delle attenuanti, con una conseguente riduzione della pena. La sua tesi si fondava sull’idea che la motivazione della Corte d’Appello non fosse adeguata a giustificare la scelta dell’equivalenza tra le opposte circostanze.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato. I giudici supremi hanno colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia di bilanciamento circostanze.
La Corte ha chiarito che le decisioni relative al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto costituiscono una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio, di un ragionamento manifestamente illogico o di una motivazione del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato la scelta dell’equivalenza ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta. Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo è da considerarsi sufficiente. Il ricorrente, dal canto suo, si era limitato a contestare la conclusione dei giudici senza fornire argomentazioni critiche specifiche che potessero evidenziare un vizio logico o una carenza motivazionale nella sentenza impugnata. In altre parole, non basta dissentire dalla valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare perché quella valutazione sia giuridicamente viziata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre importanti spunti pratici. La decisione di come bilanciare attenuanti e aggravanti è saldamente nelle mani del giudice di primo e secondo grado. Un ricorso in Cassazione basato unicamente su questo punto ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un’irragionevolezza o un’arbitrarietà palese nella decisione impugnata.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi, già nei gradi di merito, sulla valorizzazione degli elementi a favore dell’imputato, fornendo al giudice tutti gli strumenti per motivare adeguatamente un’eventuale prevalenza delle attenuanti. Limitarsi a contestare in Cassazione il risultato di una valutazione discrezionale, senza individuare un vizio specifico nel percorso argomentativo del giudice, si traduce in un ricorso destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. Non è possibile contestare la scelta del giudice nel merito, ma solo dimostrare che la sua decisione è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento manifestamente illogico o che è supportata da una motivazione insufficiente o contraddittoria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione discrezionale del giudice senza addurre argomentazioni specifiche che dimostrassero un vizio nella motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata ritenuta sufficiente dalla Corte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39073 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze – è manifestamente infondato perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizi bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivaziòne, tale dovendo riteners quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Che, nel caso di specie il giudizio di equivalenza è sufficientemente spiegato (cfr. pag. della sentenza impugnata) e il ricorrente si limita a contestarlo, senza addurre argomentazioni critiche utili a comprendere quali vizi affliggano la sentenza impugnata nel non avere optato per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva così come riqualificat
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025
Il consiglie COGNOMECOGNOMENOME> stensore COGNOME