Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10146 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che ha concluso per lé.annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città – che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di furto, pluriaggravato anche dalla recidiva specifica e reiterata, con giudizi di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, in continuazione con sentenza della Corte di appello di Genova del 25 giugno 2019, irrevocabile il 10/09/2019 – ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen., e riconosciuto l’attenuante di cui all 62 n. 4 cod. pen. e, fermo il giudizio comparazione delle circostanze in termini di equivalenza, ha rideterminato la pena.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, che, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell’art. 69 comma quattro cod. pen., a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della C costituzionale n. 141/2023, che consente ora il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti pur in presenza di recidiva aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per rivalutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, alla luce della sentenza de Corte costituzionale n. 141/2023.
2. Con la sentenza della Corte costituzionale, invocata dalla difesa, è stata affermata la necessit di soddisfare l “esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria Il pronunciamento è allineato con pronunce precedenti ( da ultimo, corte Cost. n. 201/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, n parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, com 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pe Corte Cost. n. 94/2023 in cui la declaratoria di illegittimità dell’art. 69 co. 4 cod. pen. ha riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma, cod. pen.in relazione ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo), e successiv Corte cost. n. 188/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 648 ter.1 co. 2 c.p. nella versione di cui alla I. 186/2014, da applicarsi ratione temporis ai reati commessi in data anteriore al 15/12/2021 (data di entrata in vigore del d.l. 195/2021 ), le quali avevano g ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalità dell pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all’aggravante della recidiva reitera riconducibile alla regola generale di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen..
Con la sentenza n. 141 del 2023 è stato, dunque, affermato che, anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4), cod. pen., il giudice non deve necessariamente irrogare u
pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost..
Consegue a siffatta declaratoria che il Giudice di merito deve procedere a una ponderata valutazione delle circostanze in gioco, anche quando risulti contestata la recidiva di cui all’a 99 comma quarto, cod. pen., in quanto il giudizio di prevalenza – prima non concedibile – è oggi astrattamente non escludibile a priori.
Poiché la difesa aveva, nel proprio atto di appello, invocato l’applicazione delle circostanz attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti, compresa la recidiva c:ontestata, prevalenza che, all’epoca in cui venne pronunciata la sentenza impugnata, era esclusa dalla norma di legge, ora dichiarata incostituzionale, s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte di appello, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, oper la necessaria rivalutazione del solo giudizio di comparazione delle circostanze, chiarendo in quali termini esso debba essere considerato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, addì 02 febbraio 2024 Il Consigliere estensore