Bilanciamento Circostanze: La Cassazione Chiarisce il Ruolo del Giudice
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è un momento cruciale nel processo penale, poiché determina l’entità finale della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2233 del 2024) ribadisce l’importanza di questo adempimento e chiarisce i limiti del controllo di legittimità sulla decisione del giudice di merito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un errore commesso dal giudice di primo grado. Quest’ultimo, pur avendo correttamente individuato la presenza di circostanze di segno opposto – da un lato la recidiva, quale aggravante, e dall’altro il fatto di minore gravità, quale attenuante speciale – aveva omesso di effettuare il necessario “giudizio di comparazione” tra le due.
La Corte d’Appello, investita della questione, ha rilevato questa “fallacia” e ha corretto la decisione. I giudici di secondo grado hanno quindi proceduto al bilanciamento, stabilendo l’equivalenza tra l’aggravante e l’attenuante e, di conseguenza, hanno ridotto la pena inflitta all’imputato. Nonostante la riduzione di pena, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello.
La Decisione della Corte sul Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse infondato, poiché la Corte d’Appello aveva agito in modo giuridicamente corretto. Il collegio di secondo grado non solo ha individuato l’errore del primo giudice, ma vi ha posto rimedio effettuando quel giudizio di bilanciamento che era stato illegittimamente omesso.
La Suprema Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione sufficiente e logica a fondamento della loro scelta di considerare equivalenti le due circostanze contrapposte. Di conseguenza, non vi era alcun vizio di legittimità da censurare.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel corretto esercizio dei poteri da parte della Corte d’Appello. Quest’ultima ha il dovere di rimediare agli errori di diritto commessi in primo grado. L’omissione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è un classico errore di diritto. La Corte d’Appello, quindi, ha correttamente applicato la legge procedendo a tale valutazione.
Inoltre, la Cassazione ribadisce un principio consolidato: il suo ruolo non è quello di riesaminare nel merito la scelta operata dal giudice (ad esempio, se fosse stato più giusto far prevalere l’attenuante anziché dichiarare l’equivalenza), ma solo di controllare che la decisione sia supportata da una motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Poiché, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni della propria decisione sul bilanciamento, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un passaggio obbligato per il giudice quando si trova di fronte a elementi di segno opposto, e la sua omissione costituisce un vizio della sentenza. In secondo luogo, chiarisce che, una volta che tale giudizio sia stato compiuto e adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è possibile contestarlo in sede di Cassazione chiedendo una diversa valutazione dei fatti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
Cosa succede se un giudice riconosce circostanze aggravanti e attenuanti ma non le bilancia?
Questo comportamento costituisce un errore di diritto. Come dimostra il caso, la Corte d’Appello ha il potere e il dovere di correggere tale errore, effettuando d’ufficio il giudizio di bilanciamento che era stato omesso in primo grado.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la legge, sanando l’errore del primo giudice e fornendo una motivazione adeguata e logica per la sua decisione di ritenere equivalenti le circostanze. Il ricorso, pertanto, non presentava vizi di legittimità validi.
Qual è stata la conseguenza finale per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2233 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso non appare fondato alla luce della motivazione sentenza impugnata;
è infatti corretto sottolineare l’errore in cui era incorso il primo giu riconoscendo la sussistenza delle contrapposte circostanze (recidiva come aggra fatto di minore gravità come attenuante) non aveva poi effettuato un giud comparazione tra le due;
occorre tuttavia osservare che la Corte d’appello, rilevata la fallacia, ha e giudizio di bilanciamento stabilendo l’equivalenza delle due circostanze e procede riduzione della pena.
che invero la Corte ha sufficientemente motivato le ragioni a fondament giudizio di equivalenza tra l’attenuante speciale di cui all’articolo 648, comma la recidiva al punto 7 della motivazione della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 12/12/23