Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 20/07/1992
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R., 9 ottobre 1990 n. 309.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limit a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, altresì censurando il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, lamentando, in maniera aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
La motivazione in punto di dosimetria della pena nella sentenza impugnata è di contro priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
La Corte territoriale, in maniera esaustiva, dà conto che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio non sono meritevoli di accoglimento e che il giudice di primo grado ha già determinato la pena base per il reato più grave in misura pressoché coincidente con il minimo edittale e le attenuanti sono state bilanciate in termini di mera equivalenza alla recidiva qualificata in conformità al divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., e che l’aumento di tre mesi per la detenzione della cocaina è affatto mite se si considera la capacità a delinquere dell’imputato, gravato da precedenti recenti e specifici.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 27124301; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
2.2. Quanto all’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., le stesse sono state bilanciate in termini di mera equivalenza alla recidiva qualificata, in conformità al divieto di prevalenza di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen., e in considerazione del curriculum criminale dell’imputato.
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., inoltre, costituisce una disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (così Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269522 – 01, sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto per l’asserita violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.)
La sentenza impugnata si colloca, peraltro, nell’alveo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, P.v. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298).
R.G.N. 13292/2025
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
mende.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025
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