Bilanciamento Circostanze: Quando la Recidiva Pesa di Più delle Attenuanti Generiche
Il tema del bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale, in quanto incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti del potere discrezionale del giudice, specialmente quando si confrontano le attenuanti generiche con la recidiva qualificata. La pronuncia conferma un orientamento consolidato, sottolineando come la personalità dell’imputato e le norme specifiche possano orientare la decisione del magistrato verso un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante della recidiva. I giudici di merito, pur riconoscendo l’esistenza delle attenuanti, avevano optato per un giudizio di equivalenza, mantenendo così un trattamento sanzionatorio più severo. La difesa sosteneva che tale decisione fosse ingiusta e immotivata, chiedendo alla Suprema Corte di riformare la valutazione e applicare una pena più mite.
La Decisione della Corte e il Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il bilanciamento circostanze è un’attività tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso specifico, la decisione di non far prevalere le attenuanti era giustificata dalla personalità dell’imputato, definito come “soggetto socialmente pericoloso” e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Questo elemento, unito alla previsione dell’art. 69, ultimo comma, del codice penale, ha reso la scelta del giudice di merito del tutto legittima.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la discrezionalità del giudice nel giudizio di comparazione è ampia e una motivazione sufficiente, come quella che ritiene l’equivalenza la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena, è insindacabile in sede di legittimità. Citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ricordato che non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento, essendo sufficiente che la sua decisione sia coerente e non arbitraria. In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione della legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, quarto comma c.p.). La Cassazione ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando una sua precedente pronuncia (n. 29723/2024). La norma non è irragionevole né arbitraria, poiché si riferisce a un’attenuante comune (le generiche) che non ha la funzione di correggere sproporzioni del trattamento sanzionatorio, ma solo di valorizzare aspetti soggettivi del reato. In presenza di una plurima ricaduta in condotte criminali, è ragionevole che il legislatore limiti la discrezionalità del giudice per sanzionare adeguatamente la maggiore pericolosità del reo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell’imputato e la loro applicazione, così come il loro peso nel bilanciamento circostanze, dipende da una valutazione complessiva del giudice. Per i professionisti del diritto, ciò significa che le argomentazioni a sostegno delle attenuanti devono essere particolarmente solide e mirate a dimostrare non solo l’esistenza di elementi favorevoli, ma anche perché questi dovrebbero prevalere su eventuali aggravanti, come la recidiva. Per il cittadino, la decisione chiarisce che la condotta di vita e la personalità dell’imputato hanno un peso determinante nella commisurazione della pena, e che la ripetizione di reati comporta, per espressa previsione di legge, un trattamento sanzionatorio più severo e meno flessibile.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la sentenza chiarisce che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto per l’imputato. Il loro riconoscimento e la loro applicazione sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito.
Il giudice può sempre far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva?
No. La discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze è limitata dalla legge. In particolare, l’art. 69, quarto comma, del codice penale vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come specificato nell’art. 99, quarto comma, del codice penale.
Quando un ricorso in Cassazione sul bilanciamento delle circostanze viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio di manifesta illogicità o arbitrarietà nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/02/1996
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
137/ RG. 35629
proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025