Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24581 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PESCARA il 25/03/1980
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara -che ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole di furto di generi alimentari aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e dalla recidiva, condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – ha ritenuto le circostanze attenuanti riconosciute (sia quelle generiche che quella di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen.) in regime di equivalenza con le aggravanti richiamando la previsione di cui all’art. 69 co. 4 cod. pen.
Il ricorso per cassazione dell’imputato , con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata violazione dell’art. 69 comma 4, cod. pen. e correlati vizi della motivazione, laddove, dopo avere concesso l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. , la Corte di appello ha osservato che ‘ il giudizio di bilanciamento tra la ritenuta recidiva reiterata ( nonché l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7) e le concesse attenuanti non può che essere operato in coerenza con la disposizione di cui all’art. 69 u.c. cod. pen. con giudizio di equivalenza’, confermando la pena inflitta in primo grado, in tal modo, per un verso, incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in pejus, atteso che il primo giudice aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; dall’altro , non considerando che, con sentenza n. 141/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione di cui al citato art. 69 u.c..
Ha depositato conclusioni scritte il ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
2.La Corte di appello è incorsa in una duplice violazione di legge.
2.1. In primo luogo, per avere modificato in pejus , in assenza dell’appello del P.M., il giudizio di bilanciamento delle circostanze, atteso che il Giudice di primo grado aveva già riconosciuto le sole circostanze attenuanti generiche ritenendole prevalenti sulla aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e sulla riconosciuta recidiva, mentre la Corte di appello, in assenza dell’appello del P.M., e pur riconoscendo una ulteriore circostanza attenuante, ha, invece, ridimensionato il giudizio di bilanciamento, in senso sfavorevole all’imputato, attestandosi sulla equivalenza tra circostanze di segno opposto .
2.2. Inoltre, la Corte di appello ha effettuato un improprio richiamo allo sbarramento contenuto nell’art. 69 u.c. cod. pen., laddove ha motivato il giudizio di equivalenza delle circostanze, a seguito del riconoscimento della ulteriore circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., esclusivamente con la ‘ coerenza con la disposizione di cui all’art. 69 u.c. ‘, che, effettivamente, nel disciplinare il concorso di circostanze, nella sua originaria formulazione, sanciva,
al comma quarto, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto ai casi di recidiva previsti dall’art. 99, quarto comma cod. pen. .
Nondimeno, detta disposizione di legge è stata incisa dalla declaratoria di incostituzionalità con la sentenza n. 141 del 2023, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen. ‘ nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.’ .
3.L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel rinnovato giudizio, si atterrà ai richiamati principi di diritto, e, in sede di definizione del procedimento, assumerà le dovute determinazioni anche in ordine alle spese sostenute dall’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, 06 maggio 2025