Bilanciamento Circostanze: Quando la Valutazione del Giudice di Merito è Intoccabile
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di merito sul bilanciamento circostanze, se questa è sorretta da una motivazione logica e congrua. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte d’Appello che, pur riducendo la sanzione, ne aveva confermato la responsabilità penale per un reato commesso ai danni di una persona anziana.
La Vicenda Processuale
L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava due punti cruciali: la mancata esclusione della recidiva e l’esito del giudizio di bilanciamento circostanze, che aveva portato a considerare equivalenti le aggravanti e le attenuanti, anziché far prevalere queste ultime.
La Corte territoriale aveva giustificato la sua decisione sulla base di un precedente specifico a carico dell’imputato, evidenziando una sua ‘perdurante inclinazione a delinquere’ e una ‘ingravescente pericolosità’. Inoltre, aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche a causa della pluralità di aggravanti e della notevole offensività del fatto, commesso ai danni di una persona ultrasessantacinquenne subito dopo un prelievo di denaro presso un ufficio postale.
La Decisione della Suprema Corte e il Bilanciamento Circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno sposato in toto la linea argomentativa della Corte d’Appello, ritenendola esente da vizi logici o giuridici. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di merito sulla valutazione delle prove e sulla ponderazione delle circostanze non è soggetto a una nuova valutazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che la motivazione della sentenza impugnata era ‘congruamente argomentata’. I giudici di secondo grado avevano correttamente dato conto delle ragioni per cui ritenevano sussistente l’aggravante soggettiva e per cui non potevano concedere una comparazione più favorevole all’imputato. La pluralità delle aggravanti e la particolare vulnerabilità della vittima sono stati elementi decisivi che giustificavano ampiamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Il nucleo della decisione risiede nel concetto che la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato e sulla gravità complessiva del reato è una prerogativa del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha avuto un contatto diretto con le prove e con gli atti del processo, ma può solo verificare che il ragionamento seguito sia logico, coerente e non in contrasto con la legge. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta ineccepibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma dei limiti del giudizio di Cassazione. Il bilanciamento circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito che, se esercitata attraverso un percorso motivazionale chiaro e coerente, diventa ‘insuscettibile di rivisitazione’ in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea come la pericolosità del reo e l’offensività della condotta, specialmente quando rivolta verso soggetti deboli, siano fattori determinanti nella commisurazione della pena, capaci di neutralizzare l’effetto delle attenuanti generiche. Per l’imputato, la conseguenza è la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando il giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento circostanze?
Il giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche quando sussistono plurime circostanze aggravanti e il fatto è qualificato come di rilevante offensività, come nel caso di un reato commesso ai danni di una persona particolarmente vulnerabile (ad esempio, un anziano).
La valutazione del giudice sulla pericolosità di un imputato può essere contestata in Cassazione?
No, la valutazione sulla pericolosità dell’imputato e sulla sua inclinazione a delinquere, se basata su elementi concreti (come precedenti specifici) e spiegata con una motivazione logica e coerente, è considerata un giudizio di merito e non è suscettibile di una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito perché ritenuto, come in questo caso, manifestamente infondato. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Catani che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato, riducendo il trattament sanzioNOMErio e revocando la misura di sicurezza;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il v cumulativo della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e all’operato giudizio di bilanciamento tra circostanze nel senso dell’equivalenza, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha congruamente argomentato la sussistenza dell’aggravante soggettiva ( pag. 4), richiamando il recente e specifico precedente che mili a carico del prevenuto e ritenendo i fatti a giudizio espressione di perdurante inclinazion delinquere e ingravescente pericolosità, con valutazione insuscettibile di rivisitazion questa sede; che parimenti destituita di fondamento è la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, avendo i giudici territoriali dato c delle ragioni ostative ad una più favorevole comparazione, attesa la pluralità di aggravan contestate che qualificano il fatto come di rilevante offensività in quanto commesso ai dan di persona ultrasessantacinquenne che aveva appena effettuato un prelievo presso un ufficio postale, peraltro occultando il danaro sul proprio corpo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
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