Bilanciamento circostanze: la prevalenza delle attenuanti non implica la massima riduzione di pena
L’ordinanza n. 39320/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema del bilanciamento circostanze nel diritto penale. Questa decisione stabilisce un principio fondamentale: anche quando il giudice riconosce la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, non è obbligato a concedere la massima riduzione della pena prevista dalla legge. La valutazione resta ancorata alla gravità complessiva del fatto, su cui le aggravanti, seppur soccombenti, continuano a influire.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava che, a seguito del riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. (aver riparato interamente il danno) sulle aggravanti contestate, la riduzione della pena era stata minima. A suo avviso, la decisione dei giudici di merito era viziata da contraddittorietà, poiché il riconoscimento della prevalenza avrebbe dovuto comportare una diminuzione di pena più consistente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato che non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione del giudice che, pur ritenendo prevalenti le attenuanti, non applica la riduzione di pena nella massima misura possibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del bilanciamento circostanze
Il cuore della motivazione risiede nel potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena. La Cassazione ha ribadito un principio già consolidato in giurisprudenza (richiamando la sentenza n. 13210/2010): il bilanciamento circostanze è un’operazione complessa che non si esaurisce in un mero calcolo matematico. Sebbene le attenuanti siano giudicate prevalenti, le aggravanti contestate non scompaiono dal quadro fattuale. Esse continuano a esistere e a rappresentare elementi che qualificano la gravità della condotta. Pertanto, il giudice può legittimamente tenerne conto per modulare l’entità della riduzione di pena, discostandosi dal massimo edittale e applicando una diminuzione più contenuta. In altre parole, la vittoria delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento non ‘cancella’ il disvalore espresso dalle aggravanti, che rimane un fattore rilevante nella valutazione complessiva per una pena equa e proporzionata.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la solidità dell’orientamento giurisprudenziale che tutela l’ampia discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione penale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’esito favorevole del giudizio di bilanciamento non garantisce automaticamente il massimo beneficio sanzionatorio. La difesa deve argomentare non solo sulla prevalenza delle attenuanti, ma anche sulla loro specifica incidenza nel ridimensionare la gravità complessiva del reato, al fine di ottenere una riduzione di pena più significativa. Per l’imputato, la decisione sottolinea che ogni aspetto della condotta, positivo o negativo, concorre alla definizione finale della pena, in un’ottica di giustizia sostanziale che va oltre schematismi e automatismi.
Se un giudice riconosce la prevalenza delle circostanze attenuanti, è obbligato ad applicare la massima riduzione di pena possibile?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il giudice non è obbligato a concedere la massima riduzione di pena. La decisione rientra nel suo potere discrezionale di valutazione.
Perché il giudice può applicare una riduzione minima anche se le attenuanti prevalgono sulle aggravanti?
Perché le circostanze aggravanti, anche se soccombenti nel giudizio di bilanciamento, non vengono annullate. Esse continuano a costituire elementi che qualificano la gravità complessiva della condotta e il giudice può tenerne conto per modulare l’entità della riduzione di pena.
Qual è stato l’esito finale del ricorso esaminato in questa ordinanza?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminato il motivo di ricorso che deduce la minima riduzione effettuata a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. riconosciuta prevalente sulle aggravanti.
Rilevato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820 – 01).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024