Bilanciamento Circostanze e Recidiva: la Cassazione Fa Chiarezza
Il tema del bilanciamento circostanze nel diritto penale è cruciale per la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione, in particolare quando entrano in gioco la recidiva reiterata e le attenuanti generiche. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti imposti dalla legge al potere discrezionale del giudice.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato per rapina. La sua difesa si basava su due motivi principali. In primo luogo, si contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico causato alla vittima fosse minimo. In secondo luogo, si criticava il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ritenuto sfavorevole all’imputato.
La Corte d’Appello aveva già respinto queste argomentazioni, fornendo una motivazione che riteneva congrua e logicamente fondata. Di fronte a questa decisione, l’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma integralmente l’operato della Corte d’Appello, ritenendo entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al procedimento.
Il corretto bilanciamento delle circostanze secondo la Corte
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione delle norme che regolano il bilanciamento circostanze. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione del giudice di merito sul riconoscimento o meno di un’attenuante, come quella del danno di speciale tenuità, si basa su un’analisi complessiva del pregiudizio arrecato alla vittima. Se questa valutazione è logica e ben motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Ancor più netto è stato il giudizio sul secondo motivo, relativo alla comparazione tra attenuanti e aggravanti. La Corte ha ricordato l’esistenza di un divieto esplicito, contenuto nell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, che impedisce alle attenuanti generiche di prevalere sulla recidiva reiterata. Questo limite normativo non lascia spazio a interpretazioni discrezionali da parte del giudice.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e si fondano su principi consolidati. Per quanto riguarda la prima doglianza, la Corte ha specificato che la valutazione del danno non può essere meramente quantitativa, ma deve considerare l’impatto complessivo sulla vittima. La Corte d’Appello aveva correttamente operato in tal senso, e la sua motivazione era esente da vizi logici o giuridici.
Sul secondo punto, quello cruciale del bilanciamento circostanze, la Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale pacifico. Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è censurabile in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte territoriale non solo aveva fornito una motivazione adeguata per la sua decisione, ma era anche vincolata dal divieto normativo dell’art. 69 c.p. La presenza della recidiva reiterata impediva, per legge, un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza alcuni punti fermi del diritto penale. In primo luogo, il giudizio del giudice di merito sulle circostanze del reato gode di un’ampia autonomia, purché supportato da una motivazione congrua e non illogica. In secondo luogo, e più importante, il potere discrezionale nel bilanciamento circostanze trova un limite invalicabile nelle previsioni di legge. La recidiva reiterata, in particolare, assume un peso preponderante che il legislatore ha voluto blindare, impedendo che le attenuanti generiche possano neutralizzarne l’effetto aggravante. Questa decisione serve da monito sulla rigidità delle norme in materia di recidiva e sulla necessità di una motivazione solida per ogni statuizione relativa alla commisurazione della pena.
Quando il giudice può negare l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Il giudice può negare tale attenuante sulla base di una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla vittima del reato, qualora fornisca una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.
Le attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No, l’articolo 69, quarto comma, del codice penale stabilisce un divieto esplicito che impedisce alle attenuanti generiche di essere considerate prevalenti rispetto all’aggravante della recidiva reiterata.
In quali casi la decisione sul bilanciamento delle circostanze può essere contestata in Cassazione?
La decisione può essere contestata in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non quando risulti sufficientemente motivata, come nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha negato il riconoscimento con motivazione del tutto congrua, esente da vizi logici e giuridici, che ha correttamente fatto leva su una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla vittima della rapina (cfr., in particolare, pag. 3 della motivazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello puntualmente chiarito che alla ritenuta statuizione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata osta il divieto espresso nell’art. 69, quarto comma, cod. pen.; dall’altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza già formulata con l’atto di appello, ha in ogni caso fornito un’adeguata motivazione logico-giuridica all’esito del giudizio di bilanciamento (cfr., in proposito, pag. 2 della motivazione) essendo peraltro consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.