Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37634 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37634 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Vercelli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 15/04/2025 dalla Corte di appello di Torino;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, di annullare, con o senza rinvio, la sentenza impugnata visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sul punto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza emessa in data 27 gennaio 2023, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 febbraio 2018 dal Tribunale di Asti:
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il
reato di furto di cui al capo A) dell’imputazione perché non procedibile per mancanza della querela;
ha confermato la condanna dello stesso COGNOME per il reato di tentato indebito utilizzo di una carta di credito di cui al capo B) dell’imputazione;
ha rideterminato la pena irrogata all’imputato per quest’ultimo reato, previa equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in otto mesi di reclusione ed euro 220,00 di multa.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7345 del 18 gennaio 2024, in accoglimento del ricorso dell’imputato, ha annullato questa sentenza limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e dichiarando irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 140 di multa.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con un unico motivo di ricorso, l’errata applicazione degli artt. 69, comma quarto, e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
Il difensore premette che il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in regime di prevalenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., ma non ha applicato il medesimo regime per le attenuanti generiche, ritenute solo equivalenti alla recidiva.
Questo ultimo passaggio sarebbe, tuttavia, illegittimo; nel caso di specie si sarebbe, infatti, in presenza di due attenuanti a bilanciamento diversificato rispetto alla recidiva aggravata: l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., suscettiva d prevalenza rispetto alla recidiva per effetto della sentenza n. 141 del 2023 della Corte costituzionale, e le attenuanti generiche, che non possono prevalere sulla recidiva, secondo quanto disposto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.
Ad avviso del difensore, in questo caso dovrebbe trovare applicazione analogicamente il principio affermato dalle Sezioni unite in tema di concorso di aggravanti privilegiate.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 42414 del
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29/04/2021, hanno statuito che quando vi sono aggravanti bilanciabili e non bilanciabili (c.d. privilegiate), le prime si sottopongono al bilanciamento con le eventuali attenuanti e, se il giudizio è di prevalenza, la diminuzione di pena deve essere garantita anche sulle aggravanti privilegiate.
Ad avviso del difensore, il riconoscimento di una doppia attenuante deve pur sempre avere un effetto doppiamente favorevole per l’imputato, in quanto, altrimenti, risulterebbe inutile.
Nel caso di specie, infatti, l’effetto della recidiva sarebbe già annullato per effetto della subvalenza delle stesse rispetto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., senza necessità del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
La sentenza annullata dovrebbe, dunque, essere annullata per consentire al giudice di merito di valorizzare, nella determinazione della pena finale, anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 settembre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata sul punto, con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.
AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l’errata applicazione degli artt. 69, comma quarto, e 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di appello, dopo aver ritenuto prevalente l’attenuante di cui all’art. all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, co pen., avrebbero dovuto operare una ulteriore riduzione di pena per le attenuanti generiche.
Il motivo è infondato.
3.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 42414 del 2021, sono state chiamate a chiarire le modalità di computo della pena nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale privilegiate (ovvero sottratte dal legislatore alla regola AVV_NOTAIO del bilanciamento, sancita dall’art. 69 cod. pen.) e non privilegiate.
La questione rimessa alle Sezioni Unite traeva origine da un contrasto di giurisprudenza sorto in ordine alla possibile incidenza sulla determinazione della pena da irrogare, delle circostanze attenuanti riconosciute in favore dell’imputato nel concorso con una o più circostanze aggravanti privilegiate e aggravanti soggette al giudizio di bilanciamento.
Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’applicazione di criteri di bilanciamento degli elementi circostanziali del reato ex art. 69 cod. pen. è pregiudiziale rispetto alla regola di cui all’art. 63, quart comma, cod. pen. (Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674-01).
Applicando tale metodo di calcolo, in caso di concorso tra circostanze disomogenee, l’eventuale riconoscimento di una circostanza attenuante, ove valutata nel giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza rispetto ad una o più circostanze aggravanti non privilegiate, non può comportare alcuna diminuzione della pena determinata in ragione della aggravante privilegiata, sottratta alla comparazione, che determinerà in modo autonomo la pena (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930-01; Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181-01).
Secondo alcune pronunce, invece, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma terzo, e 625 cod. pen., sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate» (Sez. 5, n. 19083 del 26/02/2020, Raidich, Rv. 279209-01).
Secondo questa impostazione, fermo restando che il giudizio di bilanciamento non può che essere circoscritto alle sole aggravanti ed attenuanti non assistite dal “privilegio”, viene salvaguardata l’incidenza delle attenuanti, anche se valutate in termini di equivalenza, sulla commisurazione della pena determinata in riferimento all’aggravante privilegiata, ed a maggior ragione quando tale esito sia normativamente imposto, come nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 69 cod. pen.
Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto di giurisprudenza, statuendo che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione e una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01; conf. Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286212 – 01).
Le Sezioni unite, in questa pronuncia, hanno, inoltre, aggiunto che la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. ha carattere di circostanza a “privilegio” parziale, ovvero a c.d. blindatura debole, nel senso che si sottrae al bilanciamento in termini di minusvalenza, ma ha resistenza parzialmente vincibile mediante la neutralizzazione del possibile aumento a seguito di un giudizio di equivalenza con
le circostanze attenuanti.
3.2. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata, ferma restando l’equivalenza tra la stessa e le attenuanti generiche, sulla quale si era medio tempore formato il giudicato.
I giudici di appello hanno, dunque, rideterminato la pena inflitta all’imputato, stabilendo la pena base in otto mesi di reclusione ed euro 210 di multa, diminuita a cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 140 di multa per l’attenuante del danno e del lucro di particolare tenuità, ritenuta prevalente sulla recidiva, per se reiterata, in forza della sentenza n. 141 del 2023 della Corte costituzionale, ferma restano l’equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in ragione del divieto sancito dall’art. dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.
3.3. Il ricorrente censura questo ultimo passaggio del computo della pena, in quanto i giudici di appello avrebbero dovuto operare una ulteriore diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Se non venisse, infatti, operato una ulteriore diminuzione della pena, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si rivelerebbe privo di effetto.
L’argomento è errato, in quanto, nel computo della pena operato dalla sentenza impugnata, l’effetto mitigatore delle circostanze attenuanti generiche, non è insussistente, ma si è risolto nella neutralizzazione, in ragione della loro equivalenza, della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Se, infatti, la Corte di appello non avesse riconosciuto le attenuanti generiche o le avesse ritenute minusvalenti rispetto alla recidiva avrebbe dovuto correlativamente aumentare la pena per effetto della recidiva ritenuta sussistente.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.