Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28909 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 829/2025
NOME SESSA
UP – 27/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 13930/2025
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 09/04/1980
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con sentenza emessa il 18 marzo 2024, il Giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, allÕesito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME per i reati di omicidio pluriaggravato e di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Il giudice di primo grado aveva anche riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e
quello oggetto della sentenza n. 1258/2008 della Corte di appello di Catanzaro (passata in giudicato il 9 maggio 2009), condannando lÕimputato alla pena complessiva di anni nove di reclusione:
Con sentenza pronunziata il 4 marzo 2025, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 461-bis.1, comma 3, cod. pen.
Rappresenta che lÕimputato è un collaboratore di giustizia e che, in ragione del contributo da lui fornito alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dallÕart. 461bis.1, comma 3, cod. pen. I giudici di merito, tuttavia, nel calcolare la pena da irrogare, avrebbero prima bilanciato le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, con un giudizio di equivalenza, poi avrebbero determinato la pena base per il reato più grave (lÕomicidio aggravato) in anni ventuno di reclusione e, infine, su tale pena, avrebbero applicato ÇlÕattenuante speciale della collaborazioneÈ.
Secondo il ricorrente, Çtale modus operandiÈ integrerebbe Çuna palese violazione dellÕart. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.È, atteso che la norma in questione imporrebbe al giudice, nei casi in cui riconosca ÇlÕattenuante della collaborazioneÈ, di Çindividuare la pena base nellÕambito della cornice edittale prevista dallÕart. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., ossia É da dodici a venti anni di reclusioneÈ.
La parte sostiene che sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza in ordine alle modalitˆ di calcolo della pena, nei casi in cui il bilanciamento delle circostanze coinvolga lÕattenuante prevista dallÕart. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Chiede, pertanto, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per dirimere il suddetto contrasto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 62-bis cod. pen.
Contesta il bilanciamento delle circostanze, effettuato dai giudici di merito in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Il ricorrente, infatti, sostiene che, Çqualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la pena sulla base della concessione dell’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ci˜ significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravantiÈ. Conseguentemente,
anche le attenuanti generiche dovrebbero essere valutate con giudizio di prevalenza.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME per lÕimputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Entrambi i motivi Ð che, essendo strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente Ð sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di legittimitˆ, Çl’attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanzeÈ (Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, COGNOME, Rv. 269191; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930). Qualora Çsia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalitˆ organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attivitˆ amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante ad effetto specialeÈ (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 6, n. 31983 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 270430).
NellÕambito della giurisprudenza di legittimitˆ, non risulta il contrasto dedotto dal ricorrente e, dunque, risulta infondata la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha cos’ determinato la pena: dopo aver individuato nellÕomicidio pluriaggravato il reato più grave e aver ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha determinato la pena base in anni ventuno di reclusione; ha poi applicato lÕattenuante della ÒdissociazioneÓ Çnella massima estensioneÈ, riducendo la pena ad anni dieci e mesi sei di reclusione; ha poi aumentato la pena di anni due, per la continuazione con gli altri due reati (e, precisamente, di anni uno per
ciascuno dei due), giungendo alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione; infine, per la scelta del rito, ha ridotto la pena ad anni otto e mesi quattro di reclusione.
Il calcolo della pena risulta conforme ai principi affermati della giurisprudenza di legittimitˆ, atteso che il giudice di secondo grado, dapprima, ha effettuato il bilanciamento tra le circostanze Ònon privilegiateÓ e, successivamente, sul risultato che ne è conseguito, ha applicato l’attenuante della dissociazione (che è sottratta al giudizio di bilanciamento).
Con particolare riferimento al secondo motivo, va rilevato che è infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale il riconoscimento dellÕattenuante della Òdissociazione attuosaÓ comporterebbe anche la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Occorre al riguardo ribadire che la giurisprudenza di legittimitˆ ha affermato che: l’attenuante della Òdissociazione attuosaÓ non è soggetta al giudizio di bilanciamento; la diminuzione per lÕattenuate della Òdissociazione attuosaÓ va calcolata solo dopo avere effettuato il giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze; l’avvenuto riconoscimento dellÕattenuante della Òdissociazione attuosaÓ non produce effetto sul giudizio di bilanciamento delle altre circostanze; restano immutati i poteri del giudice per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze diverse dalla Òdissociazione attuosaÓ, che deve essere effettuato Çsecondo gli ordinari canoni normativiÈ (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, COGNOME, Rv. 269191, in motivazione).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Rosa COGNOME