Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33759 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33759 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento contro
XXXXXXXXXXXXXX, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/12/2024 dal Tribunale per i minorenni di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentite, nell’interesse dell’imputato XXXXXXXXXXXXXX, le conclusioni dell’avv.
NOMEX, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 dicembre 2024 il Tribunale per i minorenni di Palermo, procedendo con rito abbreviato giudicava XXXXXXXXXXXXXX colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 575, 577, n. 4, cod. pen., in riferimento all’art. 61, n. 1, cod. pen.) e B (artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 894), che venivano unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, applicate la diminuente della minore età – ritenuta prevalente sulla contestata aggravante – e la riduzione per il rito speciale, condannava l’imputato alla pena di dodici anni di reclusione.
I fatti di reato contestati all’imputato a XXXXXXXXXXXXXX ai capi A e B della rubrica riguardavano l’omicidio di NOME, che veniva causato dall’esplosione di due colpi di un’arma comune da sparo, che attingevano la vittima al collo e al petto, provocandone il decesso, avvenuto a Palermo il 21 dicembre 2023.
Avverso questa sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo proponeva ricorso per Cassazione, articolando promiscuamente un unico motivo di ricorso.
Con questa censura difensiva, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che consentivano di applicare a XXXXXXXXXXXXXX l’attenuante della minore età, prevista dall’art 98 cod. pen., in misura prevalente sull’aggravante dei futili motivi di cui all’art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.
La concessione della diminuente della minore età di cui all’art 98 cod. pen. veniva
giustificata dal Tribunale per i minorenni di Palermo in ragione del fatto che XXXXXXXXXXXXXX, costituendosi tempestivamente presso la Questura di Palermo, aveva consentito l’immediato avvio delle indagini sull’omicidio di NOME, avvenuto a Palermo il 21 dicembre 2023.
Tuttavia, tale concessione appariva contraddetta dalle emergenze processuali, atteso che l’imputato risultava gravato da una pluralità di precedenti penali, alcuni dei quali di elevato disvalore, che inducevano a ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante controversa, che risultava in contrasto con la sua personalità criminale, caratterizzata, secondo quanto affermato nella decisione censurata, a pagina 29, da «uno stile di vita disimpegnato e ad elevato rischio di devianza ».
La parte ricorrente, al contempo, evidenziava un ulteriore profilo di contraddittorietà motivazionale, derivante dal fatto che, nello stesso provvedimento impugnato, si affermava che l’attenuante della minore età doveva ritenersi equivalente all’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo al profilo modesto che connotava la personalità criminale di XXXXXXXXXXXXXX. Tali conclusioni dosimetriche, però, oltre a essere in contrasto con le considerazioni sulla personalità criminale dell’imputato, di cui si Ł detto, contraddicevano quanto affermato nel dispositivo della pronunzia censurata, nel quale veniva applicata l’attenuante controversa in misura prevalente rispetto all’aggravante contestata all’imputato al capo A.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva preliminarmente il Collegio che, per valutare la congruità della pena irrogata all’imputato NUMERO_CARTA, occorre richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il giudizio di bilanciamento circostanziale può essere censurato in sede di legittimità laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l’espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 – 01, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione ».
Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, riconducibile a Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01, in cui si afferma: «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto».
In questa, consolidata, cornice ermeneutica, la sentenza impugnata appare connotata da incongruità motivazionale sotto entrambi i profili argomentativi censurati dalla parte ricorrente.
La decisione impugnata, innanzitutto, non sembra avere dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di applicare a XXXXXXXXXXXXXX l’attenuante della minore età di cui all’art 98 cod. pen. in misura prevalente sulla aggravante dei futili motivi oggetto di
contestazione.
La concessione dell’attenuante della minore età di cui all’art 98 cod. pen. veniva giustificata dal Tribunale per i minorenni di Palermo in ragione del fatto che XXXXXXXXXXXXXX, costituendosi presso la Questura di Palermo nell’immediatezza dei f a t t i , aveva consentito l’avvio tempestivo delle indagini sull’omicidio di NOME, commesso dall’imputato, a Palermo, il 21 dicembre 2023.
Tuttavia, tale assunto motivazionale, oltre a non essere asseverato da specifici riferimenti sui tempi e sulle modalità di tale costituzione, appariva contraddetto dalle emergenze processuali, atteso che l’imputato risultava gravato da una pluralità di precedenti penali, alcuni dei quali di elevato disvalore, che inducevano a ritenere insussistenti i presupposti per la concessione dell’attenuante controversa, che appariva in contrasto con una personalità criminale di elevato spessore. L’insussistenza dei presupposti della diminuente di cui all’art. 98 cod. pen., del resto, appare corroborata da quanto affermato dallo stesso Tribunale per i minorenni di Palermo, che, a pagina 29 della decisione censurata, evidenziava che NOME COGNOME ha «strutturato un disfunzionale adattamento alla vita segnato da comportamenti all’interno dei quali il passaggio all’azione aggressiva rappresenta un ineluttabile mezzo per rispondere a momenti di stress emotivo ».
Parimenti fondato appare l’ulteriore profilo di profilo di contraddittorietà motivazionale censurato dalla parte ricorrente, derivante dal fatto che, nella decisione censurata, il Tribunale per i minorenni di Palermo aveva affermato che l’attenuante della minore età doveva ritenersi equivalente all’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo al profilo modesto che connotava la personalità criminale di NOME COGNOME; profilo modesto che appariva in evidente contrasto con le considerazioni che si sono espresse nel paragrafo precedente sul ‘disfunzionale adattamento allavita’ dell’imputato.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel quantificare il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, quantificato in dodici anni di reclusione, il Tribunale per i minorenni di Palermo, a pagina 30 della decisione censurata, affermava: «Applicata la diminuente della minore età, ritenuta equivalente alla contestata aggravante dei futili motivi ».
Tuttavia, queste conclusioni dosimetriche erano in palese contrasto con quanto affermato nel dispositivo della stessa pronunzia censurata, esposto a pagina 30 della decisione controversa, nel quale il Tribunale per i minorenni di Palermo applicava l’attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. in misura prevalente rispetto all’aggravante contestata all’imputato al capo A della rubrica, affermando: «Applicata la diminuente della minore età, ritenuta prevalente sulla contestata aggravante ».
Le conclusioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al bilanciamento tra le circostanze, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena irrogata a NUMERO_CARTA alla Corte di appello di Palermo, Sezione per i minorenni.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra le circostanze con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena alla corte di appello di palermo – sezione per i minorenni
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.