Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
su! ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bisceglie il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 22/05/2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza n epiqrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata, in esito a rito abbreviato, dal Tribunale di
Trani nei confronti di NOME COGNOME in data 26 maggio 2020, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 337 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi sei d reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i reati nel vincolo del continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito.
L’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME, con atto del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 337 e 582 cod. pen. e motivazione mancante o meramente apparente in punto di valutazione dell’elemento psicologico del reato dei reati di resistenza e lesioni.
L’azione aggressiva del ricorrente nei confronti dei carabinieri che da ultimo procedettero al suo arresto non può ritenersi supportata da dolo, essendo piuttosto espressione di una reazione istintiva, posta in essere per preservare la propria incolumità. COGNOME era stato invero bloccato dai propri inseguitori mentre si accingeva a scavalcare un muro di cinta alto due metri ed è possibile che si sia dimenato al solo fine di evitare la caduta (poi di fatto avvenuta).
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. quanto al reato di lesioni.
La richiesta è stata formulata con i motivi aggiunti e non ha avuto riscontro alcuno.
2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
La richiesta è stata motivata, nell’atto di appello, in relazione al modesto quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto ed alla minima entità delle lesioni, giudicate guaribili in cinque giorni.
Il procedimento è stato trattato con rito cartolare, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Il primo motivo è generico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata.
La difesa reitera l’alternativa ricostruzione fattuale prospettata in appello a sostegno dell’assenza del dolo e della richiesta riqualificazione del reato di lesioni volontarie in quello di lesioni colpose.
La sentenza impugnata ha invece ritenuto la ricorrenza dell’elemento psicologico, argomentando che, piuttosto che una reazione istintiva, COGNOME ha messo in atto una condotta consapevolmente violenta, essendo stato oramai bloccato dal suo inseguitore sul muro ove si stava arrampicando, e tale dinamica, come del resto la natura e l’entità delle lesioni refertate, è logicamente incompatibile con la caduta accidentale di un soggetto in equilibrio precario. Tra l’altro, la Corte territoriale ha spiegato come quella avanzata dalla difesa sia una ricostruzione meramente congetturale, in quanto mai sostenuta dall’imputato.
Deve al riguardo osservarsi, richiamando i noti principi regolativi del sindacato che compete a questa Corte di cassazione sui vizi di motivazione, che non è dato al Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova; mentre deve stabilirsi se quei giudici abbiano esaminato tutti gli element a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Di qui l’ulteriore corollario che non sono censurabili la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Sotto altro profilo, l’illogicità della motivazione censurabile in questa Sede è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), mentre restano irrilevanti incongruenze argomentative
minime od omissioni che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv.271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).
In conclusiva sintesi, nel caso di specie la motivazione adottata, n quale ogni elemento è contestualizzato, risulta sorretta da argomentazio compiute ed esenti da vizi logici in relazione alla sussistenza del dolo, ment deduzioni difensive, parcellizzando le risultanze istruttorie, ed anteponen quella dei Giudice di merito una alternativa dinamica dell’inseguimento e dei su esiti, non è idonea a disarticolarne la forza esplicativa.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa d non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., formulato in ricorso limitat al delitto di lesioni, non è fondato.
Non vi è alcuna omissione di pronuncia sul punto La richiesta d applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta preclusa dalla Cor merito perché formulata solo con i motivi di appello nuovi, eccentrici rispet quelli posti a fondamento del gravame
E’ stata fatta corretta applicazione, al riguardo, del principio afferma Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998; Bono, Rv.. 210259 – 01; principi costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ( in epoca più rec Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01, secondo i quale i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell’originario impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pe dovendosi ritenere afferente afferente a distinte statuizioni – con riguardo questione proposta in quella sede -il motivo relativo all’affermazione d responsabilità dell’imputato, investita dall’appello originario, e quello inere configurabilità di un’aggravante, con conseguente inammissibilità quest’ultimo).
Nel caso in disamina, la richiesta, circoscritta al solo reato di lesio potrebbe comunque trovare accoglimento, perché la valutazione del fatto deve essere operata unitariamente.
In senso ostativo alla parcellizzazione delle condotte depongono i princi affermati dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv. Tushaj, Rv. 266590 – 01 hanno sancito come,”%i fini della configurabilità dell causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pr dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valu
complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo : .
Con il più recente arresto di cui a Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01, questa opzione ricostruttiva è stata tenuta ferma, atteso che, pur essendosi ritenuta la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non ostativa, in sé considerata, alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il Massimo Consesso ha osservato come la particolare tenuità possa essere riconosciuta dal giudice ‘all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta’ ) che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giurid protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e d modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Peraltro, nella ricostruzione dei fatti per cui è processo i Giudici hanno fornito con ampiezza «elementi palesemente indicativi dell’impossibilità di ritenere il fatto inoffensivo ancorché tipico’.
7. E’ invece fondato e va accolto l’ultimo motivo di ricorso.
La richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravanti è stata disattesa dalla Corte sul duplice presupposto: a) che non fossero stati dedotti elementi a supporto della richiesta; b) che il riconoscimento di tali elementi di attenuazione si sottragga ad ogni automatismo.
La motivazione è all’evidenza incongrua in quanto le attenuanti generiche erano già state riconosciute dalla sentenza di primo grado con valutazione di equivalenza e non avrebbero essere denegate, per il divieto di reformatio in peius, in difetto di appello della parte pubblica.
Alla stregua di quanto precede va conseguentemente disposto l’annullamento della sentenza impugnata – ferma restando l’affermazione di responsabilità, che resta irrevocabile – limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di un diverso giudizio di bilanciamento, con rinvio alla Corte di appello
di Bari, in diversa composizione, che vi procederà secondo i parametr commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Ba Dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Consi liere estensore
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Il Presidente