Il Bilanciamento delle Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
Nel processo penale, la determinazione della pena passa attraverso un’operazione fondamentale: il bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti. Questa valutazione, affidata alla discrezionalità del giudice, è spesso oggetto di dibattito e di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22406/2024) ribadisce con fermezza i limiti del sindacato di legittimità su questo specifico punto, offrendo chiarimenti essenziali per la difesa.
Il Caso: Ricorso contro il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Due imputati, condannati dalla Corte d’Appello di Bari, hanno presentato ricorso per Cassazione tramite un unico atto. Il fulcro della loro doglianza era uno solo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. In sostanza, i ricorrenti ritenevano che il giudice di merito avesse errato nel non dare maggior peso agli elementi a loro favore, con conseguente applicazione di una pena più severa.
La Decisione della Cassazione e il Bilanciamento Circostanze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: le statuizioni relative al bilanciamento tra circostanze di segno opposto costituiscono una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Tale valutazione, pertanto, sfugge al sindacato della Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito che il giudizio sul bilanciamento circostanze non può essere messo in discussione in sede di legittimità, a meno che non si verifichino due condizioni precise:
1. La motivazione a sostegno della decisione di merito sia insufficiente o contraddittoria.
2. La decisione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e non presentasse tali vizi. La Corte ha richiamato importanti precedenti, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), per rafforzare il concetto che non è sufficiente lamentare la mancata prevalenza delle attenuanti; è necessario dimostrare un vero e proprio ‘vizio di motivazione’ che renda la decisione del giudice di merito palesemente irragionevole.
Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della scelta discrezionale operata dal giudice d’appello, la Cassazione ha rigettato i ricorsi, condannando inoltre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale granitico: impugnare in Cassazione una sentenza unicamente per contestare il giudizio di bilanciamento delle circostanze è una strategia processuale ad alto rischio di insuccesso. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa valutazione degli elementi, ma deve individuare e dimostrare con precisione un’evidente illogicità o un’assenza di motivazione nella sentenza impugnata. La discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata e motivata, rimane un baluardo insindacabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di norma non è possibile. La Cassazione ha ribadito che il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e, come tale, sfugge al controllo di legittimità.
In quali casi eccezionali la Corte di Cassazione può rivedere una decisione sul bilanciamento delle circostanze?
La Corte può intervenire solo se la motivazione della decisione del giudice di merito è insufficiente, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Qual è stata la conseguenza per i ricorrenti nel caso specifico?
I loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Manfredonia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Manfredonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sorrette da sufficiente motivazione (si veda la pag. 8), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-02);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.