Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6658 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 09/12/1996
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorso è stato presentato articolando un unico motivo con il quale sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva;
ritenuto che:
nell’operare il predetto bilanciamento la Corte di assise di appello di Bari ha ritenuto l’equivalenza sulla base della gravità del delitto in relazione alla intensità del dolo ed in ragione della circostanza che l’omicidio è stato commesso nei confronti di persona che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non era armata;
altro argomento addotto dai giudici di merito per pervenire al giudizio di equivalenza, è stato quello della personalità dell’imputato che, benché sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, deteneva presso la propria abitazione un’arma clandestina dotata di grande potenzialità offensiva;
a fronte di tale motivazione, il ricorso propone una rilettura alternativa e fattuale di una serie di circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice di merito e non scrutinabili in questa sede di legittimità;
a tale proposito ha richiamato la natura passionale dell’azione delittuosa e il corretto comportamento processuale, oltre alla mancata commissione di delitti contro la persona;
deve essere richiamato l’orientamento secondo cui «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025