Bilanciamento Circostanze: I Limiti al Ricorso in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito, che non può essere messa in discussione in sede di legittimità se supportata da una motivazione adeguata. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la valutazione comparativa delle circostanze del reato, operata ai sensi dell’art. 69 del codice penale. In sostanza, il ricorrente non condivideva la scelta dei giudici di merito di considerare le circostanze attenuanti equivalenti a quelle aggravanti, anziché prevalenti, con conseguente impatto sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte sul bilanciamento circostanze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che traccia una netta linea di demarcazione tra il giudizio di merito, riservato ai tribunali e alle corti d’appello, e il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione.
I Criteri di Valutazione della Corte
La Corte ha sottolineato che le decisioni relative al bilanciamento circostanze implicano una valutazione discrezionale che è tipica del giudizio di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione a condizione che sia:
1. Supportata da una motivazione sufficiente: il giudice deve spiegare, anche sinteticamente, le ragioni della sua scelta.
2. Non frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico: la decisione non deve essere irrazionale o palesemente contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente motivato la propria decisione di ritenere equivalenti le circostanze, esercitando la propria discrezionalità in modo legittimo.
Le Motivazioni Giuridiche
La Suprema Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 10713 del 2010, nota come sentenza “Contaldo”), che ha chiarito in modo definitivo i limiti del sindacato di legittimità su questo punto. Il principio è che la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice sia corretto e trasparente, non di stabilire se un’altra soluzione (ad esempio, la prevalenza delle attenuanti) sarebbe stata più opportuna.
Inoltre, l’ordinanza precisa che per motivare adeguatamente un giudizio di equivalenza tra circostanze è sufficiente che il giudice ritenga tale soluzione la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta, potendo fare riferimento anche a uno solo dei parametri indicati dall’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del reo).
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un principio cardine del diritto processuale penale: non si può ricorrere in Cassazione per contestare una scelta discrezionale del giudice di merito, se questa è stata adeguatamente giustificata. L’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito contro l’abuso dello strumento dell’impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su vizi di legittimità concreti e dimostrabili (come la mancanza totale di motivazione o la sua manifesta illogicità), piuttosto che su un semplice dissenso rispetto all’esito valutativo del giudice.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio sul bilanciamento delle circostanze?
No, di norma non è possibile contestare il merito del giudizio sul bilanciamento delle circostanze. Tale valutazione è una prerogativa discrezionale del giudice di merito e sfugge al controllo della Corte di Cassazione, a meno che la motivazione sia completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa rende un ricorso inammissibile su questo punto?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico o se si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice senza evidenziare un vizio di legittimità, come un’argomentazione palesemente illogica o arbitraria. Non basta esprimere un semplice dissenso con la decisione presa.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 01RNPYI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo dei requis specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., consentito in questa sede;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostan implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non s frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 1071 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più ido realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fa riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si vedano, i particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.