Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Inattaccabile
L’esito di un processo penale dipende spesso da una valutazione complessa che il giudice è chiamato a compiere: il bilanciamento circostanze. Questa operazione consiste nel soppesare gli elementi che aggravano il reato e quelli che, al contrario, lo attenuano, per giungere a una pena equa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su questo tema, chiarendo i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità.
I Fatti del Processo: Tentato Furto e la Condanna
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per due episodi di furto pluriaggravato di materiale ferroso. L’imputato aveva tentato di sottrarre materiali destinati a un pubblico servizio o a pubblica utilità. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a tre anni di reclusione e trecento euro di multa, ritenendo corretta la valutazione effettuata dal primo giudice.
Il Ricorso in Cassazione: le Doglianze dell’Imputato
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe fornito una motivazione “non intellegibile, manifestamente contraddittoria e non consapevole” delle argomentazioni difensive. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di annullare la condanna o, in subordine, di ridurre la pena, concedendo le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate.
Le motivazioni della Corte: il Bilanciamento Circostanze è un Potere Discrezionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti del tutto generici e formali. I giudici supremi hanno chiarito un punto fondamentale: il bilanciamento circostanze è un’attività che rientra nel potere valutativo riservato al giudice di merito. Questo significa che la Cassazione non può entrare nel “merito” della decisione e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e valido perché la pena fosse adeguata. Aveva operato un giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivando tale scelta sulla base di due elementi cruciali:
1. La personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
2. La recidiva nel comportamento illecito, dato che era stato sorpreso più volte a rubare nello stesso cantiere.
La Cassazione ha ribadito che, per una motivazione congrua sul bilanciamento, non è necessaria un’analitica esposizione di tutti i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale, ma è sufficiente che il giudice si basi anche solo su alcuni di essi, purché la sua decisione sia logicamente argomentata. Contestare tale valutazione in modo apodittico e formale, senza indicare un grave e specifico vizio logico, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La decisione in commento conferma un principio consolidato: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice. Quando un ricorrente lamenta un vizio di motivazione, specialmente in relazione al bilanciamento circostanze, deve dimostrare una palese illogicità o una manifesta contraddizione nel ragionamento del giudice, non limitarsi a proporre una diversa e più favorevole valutazione degli stessi elementi. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, poiché il giudizio di bilanciamento è un potere discrezionale riservato al giudice che ha analizzato le prove nel processo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure erano generiche e formali. La difesa si è limitata a criticare la valutazione del giudice sul trattamento sanzionatorio senza indicare un vizio logico grave e specifico nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare una pena più mite?
Il giudice ha basato la sua decisione su un giudizio di equivalenza tra le circostanze, giustificandolo con la personalità negativa dell’imputato, risultante dai suoi precedenti, e la circostanza specifica che fosse stato sorpreso a rubare più volte nel medesimo cantiere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCABASCERANA11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, attraverso il proprio difensore, ricorre avverso la senten indicata in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando decisione del Tribunale di Nola r aveva ritenuto il ricorrente responsabile, a titolo di reato continuato, di due furti pluriaggravato di materiale ferroso, estirpa da cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (artt. 56, 624, com 1 n. 2 e 7 bis e comma 2, cod.pen., condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro trecento di multa;
il ricorrente propone unico motivo, intitolato al vizio di motivazione, c quale lamenta che la Corte d’appello abbia fornito una motivazione non intellegibile, manifestamente contraddittoria e non consapevole delle deduzion difensive, per tali ragioni avrebbe dovuto ritenere l’insussistenza d responsabilità penale dell’imputato o almeno rideterminare il trattament sanzionatorio, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalent sulle contestate aggravanti.
I profili sollevati con l’unico motivo proposto non sono consentiti in sed legittimità perché del tutto generici e privi della indicazione del grave vizio che si denuncia in modo apodittico e formale. Ci si duole di preteso vizio motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata ha, in modo logicamente valido, spiegato che la pena era stata correttamente adeguata con il giudizio di equivalenza tra le circostanze, no potendo procedersi ad una maggiore estensione in ragione della personalità negativa risultante dai precedenti e dalla circostanza che il ricorrente era s più volte sorpreso a rubare nel medesimo cantiere. La censura non è deducibile in questa sede di legittimità, in quanto, in tema di circostanze, il giudi bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del pot valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legitt ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 02, conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso 1’11 novembre 2025.
Il Cons liere est.
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