Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul bilanciamento delle circostanze nel diritto penale, un tema cruciale nella determinazione della pena. La Suprema Corte ha chiarito i limiti del proprio sindacato sul potere discrezionale del giudice di merito, confermando un orientamento consolidato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna da parte del Tribunale di Sondrio per diversi episodi di furto. In sede di appello, la Corte di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato il non doversi procedere per uno dei furti (relativo a quattro profumi) e ha rideterminato la pena complessiva.
Nonostante la parziale riforma, l’imputata, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la sentenza d’appello, portando la questione davanti alla Corte di Cassazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: Il Bilanciamento delle Circostanze
Il ricorso si fondava su un unico motivo: la contestazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dai giudici di merito. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. La richiesta si basava sulla presunta occasionalità della condotta e sulla necessità di adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto commesso. In sostanza, si chiedeva una valutazione più favorevole che portasse a una riduzione della sanzione.
La Decisione della Cassazione e il Potere Discrezionale del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la vicenda processuale. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio sul bilanciamento delle circostanze è espressione del potere valutativo riservato al giudice di merito.
Il Principio di Diritto
La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretta da una motivazione congrua e coerente. Non è necessario che il giudice analizzi in modo dettagliato tutti i parametri previsti dall’art. 133 del codice penale; è sufficiente che la sua decisione sia giustificata in modo logico, anche facendo riferimento solo ad alcuni di essi.
L’inammissibilità del Ricorso
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e coerente per giustificare l’esercizio del proprio potere discrezionale. La contestazione della ricorrente, quindi, si traduceva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta: il compito del giudice di legittimità non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il bilanciamento delle circostanze implica un’analisi approfondita del fatto concreto, della personalità dell’imputato e di tutti gli elementi emersi nel dibattimento. Questo tipo di valutazione appartiene intrinsecamente al giudice che ha avuto un contatto diretto con le prove e le parti del processo. Permettere una rivalutazione completa in Cassazione snaturerebbe il ruolo della Corte, trasformandola in un terzo grado di giudizio di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva basata sulla sola contestazione del bilanciamento delle circostanze ha scarse probabilità di successo in Cassazione, a meno che non si riesca a dimostrare un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’attenzione deve essere concentrata nel fornire al giudice di merito tutti gli elementi utili a orientare la sua discrezionalità in senso favorevole già nel primo e secondo grado di giudizio. Per i cittadini, la decisione ribadisce la centralità e l’autonomia del giudizio di merito nella commisurazione della pena.
Il giudice può decidere liberamente come bilanciare attenuanti e aggravanti?
Sì, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce l’esercizio di un potere valutativo discrezionale riservato al giudice di merito. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta: deve essere esercitata fornendo una motivazione adeguata e coerente.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio di bilanciamento delle circostanze fatto da un giudice?
No, di norma non è possibile. La valutazione del bilanciamento delle circostanze è insindacabile in sede di legittimità (cioè davanti alla Corte di Cassazione), a meno che la motivazione del giudice di merito sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Tribunale di Sondrio condannava NOME per più episodi di furto;
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in relazione al furto di quattr profumi e rideterminando la pena;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che la ricorrente, con un unico motivo, contesta il giudizio di bilanciamento de circostanze, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, in considerazione dell’occasionalità della condotta e per megl adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto;
che l’unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del po valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruame motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., sen che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 de 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); che i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all’esercizio del loro potere discrezionale;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente