Bilanciamento delle Circostanze: Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: il bilanciamento delle circostanze. La decisione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione, operata dal giudice di merito, tra elementi che aggravano il reato ed elementi che lo attenuano. Questo principio è fondamentale per comprendere come viene determinata la pena finale per un imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto tentato in abitazione. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dall’imputato tramite ricorso per cassazione. L’appellante lamentava, come unico motivo di doglianza, un errato giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti riconosciute nel suo caso.
Il Ricorso in Cassazione e il Bilanciamento delle Circostanze
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla presunta inadeguatezza della motivazione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano operato il bilanciamento delle circostanze. Secondo la difesa, la valutazione non sarebbe stata sufficientemente argomentata, ledendo così il diritto dell’imputato a una pena equa e proporzionata. La questione posta alla Suprema Corte era, quindi, se e in che limiti la sua valutazione potesse sovrapporsi a quella dei giudici che avevano analizzato i fatti nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza. I giudici hanno sottolineato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce un’attività valutativa riservata esclusivamente al giudice di merito. Questo potere è, per sua natura, discrezionale e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità (la Cassazione, appunto), a patto che sia sorretto da una motivazione congrua.
La Corte ha precisato che, per essere considerata ‘congrua’, la motivazione non deve necessariamente consistere in un’analitica e dettagliata esposizione di tutti i criteri di valutazione previsti dall’articolo 133 del codice penale. È sufficiente che il giudice di merito dia conto del suo ragionamento logico, anche facendo riferimento solo ad alcuni dei parametri normativi, per rendere la sua decisione incensurabile. Richiamando un precedente specifico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020), la Cassazione ha confermato che l’esercizio di questo potere valutativo è insindacabile se la motivazione fornita è coerente e non manifestamente illogica.
Le Conclusioni
La decisione in esame rafforza la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Il bilanciamento delle circostanze rientra nel primo e, pertanto, è di competenza dei tribunali di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione interviene solo per verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali del giudice. Questa pronuncia conferma che, una volta che il giudice di merito ha motivato in modo adeguato la sua decisione sulla pena, anche in modo sintetico, questa valutazione diventa definitiva e non ulteriormente contestabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, secondo l’ordinanza, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è un potere valutativo riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia motivato in modo congruo.
Cosa si intende per motivazione congrua nel bilanciamento delle circostanze?
Una motivazione è ritenuta congrua anche se si basa solo su alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 del codice penale, senza che sia necessaria un’analitica esposizione di tutti i criteri di valutazione adoperati dal giudice.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Foggia aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di furto tentat in abitazione;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore;
che l’unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del pot valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamen motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., sen che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 de 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente