Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18686 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGICI CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 09/09/2020 il GUP presso il Tribunale di Palmi condannava, in esito a rito abbreviato, NOME COGNOME alla pena di anni 5 di reclusione e 40.000 euro di multa previo riconoscimento della sussistenza della aggravante di cui all’articolo 80 d.P.R. 309/90 e della recidiva, nonché esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
Con sentenza in data 15/06/2023, la Corte di appello di Regolo Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 80 d.P.R. 309/90 e riconosciutXostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannava il COGNOME alla pena di anni 3 (mesi 4 di reclusione ed euro 26.667,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello ricorre il COGNOME.
3.1. &n il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a riconoscimento della recidivatarTlconoscimento deiia .. recicrival ex art. 99 comma 4 cod. pen., anziché di quella semplice di cui al comma 2, che era contestata, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, e alla eccessività della pena base.
3.2. Con il secondo motivo denuncia, genericamente, difetto di motivazione sulla congruità della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo è inammissibile per totale genericità, non avendo il ricorrente sviluppato in alcun modo il censurato difetto di motivazione (che peraltro non sussiste posto quanto si vedrà nel paragrafo che segue).
Il primo motivo è del pari inammissibile per genericità, non confrontandosi affatto, l’att di impugnazione, con i contenuti del provvedimento impugnato.
3.1. La sentenza di appello, con motivazione non illogica, nell’escludere l’aggravante dell’ingente quantitativo e nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, denegate dal primo giudice, ha ritenuto congruo l’ammontare della pena base in ragione: dell’elevata professionalità dimostrata nell’allestimento di un sofisticato sistema di irrigazione; de modalità di occultamento dell’area di coltivazione, protetta da fototrappole; della rilevanz dell’investimento economico (il primo giudice aveva sottolineato come esso fosse spropositato rispetto al tenore di vita degli imputati); della particolare determinazione criminale e numero dei soggetti coinvolti.
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Del pari ha ritenuto corretta l’applicazione della recidiva, elisa dal giudizio di equivale con le attenuanti generiche (ciò da cui si manifesta inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa al “tipo” di recidiva applicata), in ragione del particolare spessore crimi del COGNOME, che era peraltro in attesa di esecuzione proprio della sentenza su cui si basava l contestazione della recidiva (pag. 16), e ha ritenuto in modo certamente non illogico non concedibili dette attenuanti in regime di prevalenza proprio in ragione della oggettiva gravit del fatto, come dianzi evidenziato.
3.2. Quanto alla asserita violazione dell’articolo 133 cod. pen., il motivo di ricors inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra ne potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati neg artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, P.v. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
3.3. Ritenuto infine, quanto al contestato giudizio di bilanciamento di circostanze, che l statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi – manifestamente insussistente nel caso specie – in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualor risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza allorché il giudice, nell’eserc del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., l’abbia ritenuta la più idone realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, COGNOME e altri, Rv. 246134; cfr. altresì Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub o e altro, Rv. 258874).
3.4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente che il ricorso non si confronti i termini realmente critici con la sentenza impugnata, limitandosi a generiche contestazioni.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell’impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese de
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/02/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente