Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti è uno dei momenti più delicati e cruciali del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: questa valutazione è un potere discrezionale del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non per vizi di legalità o illogicità manifesta. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: un vizio di motivazione riguardo al bilanciamento circostanze. Nello specifico, la Corte d’Appello aveva giudicato equivalenti le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva. L’imputato, non condividendo tale valutazione, ha cercato di ottenere una revisione della decisione davanti alla Suprema Corte.
La Questione sul Bilanciamento Circostanze
La Corte d’Appello aveva motivato la propria scelta di ritenere equivalenti le circostanze sulla base di due elementi: l’indifferenza dell’imputato verso il precetto normativo e il rilevante allarme sociale generato dal fatto commesso.
Di fronte a questa motivazione, il ricorrente ha proposto una rilettura alternativa e puramente fattuale di una serie di elementi, sperando che la Cassazione potesse riconsiderarli e giungere a una conclusione diversa. In sostanza, il ricorso non contestava una violazione di legge, ma il merito della valutazione effettuata dal giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che delinea nettamente i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito nel Bilanciamento Circostanze
La Corte ha ribadito con fermezza che il giudizio sul bilanciamento circostanze tra aggravanti e attenuanti costituisce l’esercizio di un potere valutativo riservato esclusivamente al giudice di merito. Questo potere è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che la decisione sia supportata da una motivazione congrua.
La Cassazione ha chiarito che non è necessaria un’analitica e dettagliata esposizione di tutti i criteri di valutazione utilizzati, richiamando l’articolo 133 del codice penale. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento anche solo ad alcuni dei parametri previsti per essere considerata valida. Nel caso di specie, il riferimento all’indifferenza dell’imputato e all’allarme sociale è stato ritenuto sufficiente a giustificare la decisione di equivalenza.
Tentare di proporre alla Cassazione una ‘rilettura alternativa’ dei fatti, come ha fatto il ricorrente, si traduce in una richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Suprema Corte. Il suo compito, infatti, è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione di ruoli tra i diversi gradi di giudizio. Le valutazioni di fatto, come il bilanciamento circostanze, una volta adeguatamente motivate dal giudice di merito, diventano definitive. Per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, è necessario individuare vizi di legittimità (violazioni di legge) o difetti di motivazione talmente gravi da renderla illogica o contraddittoria, non semplicemente prospettare un’interpretazione dei fatti diversa e più favorevole. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione con cui un giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito questa valutazione. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione del giudice non sia assente, manifestamente illogica o in contrasto con la legge. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa si intende per ‘bilanciamento delle circostanze’?
È l’attività con cui il giudice di merito soppesa le circostanze che aggravano il reato (come la recidiva) e quelle che lo attenuano (come le attenuanti generiche). Il giudice può decidere che le une prevalgano sulle altre o che si equivalgano, e questa scelta incide sulla determinazione finale della pena.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato non ha lamentato una violazione di legge, ma ha chiesto alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questa attività è riservata ai giudici di merito (primo e secondo grado) ed è preclusa alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13405 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il 27/07/1984
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso; rilevato che:
il ricorso è stato presentato articolando un unico motivo con il quale sono stati eccepiti vizi di motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva;
ritenuto che:
nell’operare il predetto bilanciamento la Corte di appello di Torino ha ritenuto l’equivalenza, tenendo conto dell’indifferenza dell’imputato al precetto normativo e al rilevante allarme sociale del fatto;
a fronte di tale motivazione, il ricorso propone una rilettura alternativa e fattuale di una serie di circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice d merito e non scrutinabili in questa sede di legittimità;
a tale proposito, richiama circostanze che, a fronte della motivazione adottata, si pongono in termini meramente avversativi;
va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente ‘motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025