Bilanciamento circostanze: quando la decisione del giudice di merito è insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio cardine del diritto penale: il potere discrezionale del giudice di merito nel bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti. La Suprema Corte ha chiarito che, se la motivazione è logica e adeguata, la sua valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Analizziamo insieme questo caso emblematico, che riguarda un tentato furto in abitazione.
I fatti del caso
L’imputato veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto in un’abitazione, aggravato dall’effrazione. L’azione criminale era stata interrotta grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, contestando un unico punto: il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata. A suo avviso, la pena inflitta era sproporzionata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputato, ma la blocca a monte, ritenendola non proponibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le motivazioni e il potere discrezionale nel bilanciamento circostanze
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa. La Corte territoriale aveva già spiegato in modo esauriente perché le attenuanti generiche non potessero prevalere.
In primo luogo, l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato non è stata considerata decisiva, poiché le forze dell’ordine avevano già accertato l’intera dinamica dei fatti nell’immediatezza. La confessione, quindi, non ha fornito un contributo utile alle indagini.
In secondo luogo, lo stato di bisogno economico, pur considerato, è stato ritenuto un fattore che avrebbe potuto spingere l’imputato a commettere ulteriori reati, piuttosto che un elemento a sua discolpa. Infine, e questo è un punto cruciale, l’imputato aveva precedenti penali successivi al fatto in giudizio, che dimostravano una sua ‘persistente propensione a delinquere’.
La Cassazione ha sottolineato che il bilanciamento circostanze è un’attività di valutazione riservata al giudice di merito. Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia ‘congruamente motivato’. Non è necessaria un’analisi dettagliata di ogni singolo criterio previsto dall’art. 133 del codice penale; è sufficiente che il giudice si basi su alcuni di essi per fornire una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, la Corte d’Appello lo ha fatto, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è un esercizio di potere valutativo del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione basato su tale motivo ha scarse probabilità di successo, a meno che non si possa dimostrare una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. La decisione rafforza l’autonomia dei giudici di primo e secondo grado nella determinazione della pena, ricordando che l’inammissibilità di un ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione del giudice sul peso delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito questa valutazione. Il suo compito è solo verificare che la decisione del giudice di merito (primo grado o appello) sia basata su una motivazione logica e non contraddittoria. Il cosiddetto bilanciamento delle circostanze è un potere riservato al giudice che valuta i fatti.
Perché l’ammissione di colpa dell’imputato non è stata considerata sufficiente per concedere le attenuanti?
Perché, secondo la Corte, i fatti erano già stati completamente accertati dai Carabinieri al momento del loro intervento. L’ammissione, pertanto, non ha aggiunto alcun elemento utile alla ricostruzione della vicenda e non ha assunto il valore di una reale collaborazione.
Quali sono le conseguenze economiche se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, definita sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 14/12/1992
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile, unitamente ad altro coimputato, del reato di tentativo di furto di taluni oggetti posti all’interno di una abitazione, aggravato dalla effrazione, interrotto in ragione del tempestivo intervento dei Carabinieri.
Il ricorrente propone un motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha motivato il rigetto del motivo di impugnazione, rilevando che il riconoscimento dell’addebito non assumeva il valore richiesto dall’imputato, posto che i fatti erano stati interamente accertati dai Carabinieri già nella immediatezza e che lo stato di bisogno economico sofferto dal COGNOME avrebbe potuto semmai costituire motivo di reiterazione delle azioni predatorie; inoltre, la pena, corrispondente al minimo edittale, ridotta alla metà per il tentativo e ridotta di un ulteriore terzo per il rito, doveva ritenersi adeguata al fatt accertato. Peraltro, il COGNOME risultava gravato da precedenti, successivi al reato per cui si procede, che ne attestavano la persistente propensione a delinquere.
La motivazione non può definirsi viziata, giacché la stessa si conforma alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha più volte ribadito il principio secondo il quale in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso l’ 8/01/2025