Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
Nel diritto penale, la determinazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma il risultato di una complessa valutazione che tiene conto di molteplici fattori. Uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice è il bilanciamento circostanze, disciplinato dall’art. 69 del codice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del potere discrezionale del giudice di merito in questa materia, offrendo spunti cruciali per comprendere i limiti del ricorso per Cassazione.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Furto
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Pescara sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di L’Aquila. L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non far prevalere le attenuanti, limitandosi a giudicarle equivalenti alle aggravanti, con conseguente applicazione di una pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno stabilito che le argomentazioni della ricorrente si ponevano in netto contrasto non solo con la normativa vigente ma anche con la consolidata giurisprudenza. Di conseguenza, hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio del Bilanciamento Circostanze
La Corte ha chiarito un principio fondamentale: il bilanciamento circostanze è una valutazione squisitamente discrezionale, tipica del giudizio di merito (primo e secondo grado). Questo significa che la scelta del giudice di considerare le circostanze attenuanti prevalenti, equivalenti o subivalenti rispetto alle aggravanti non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non si verifichino due condizioni precise:
1. La decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
2. La motivazione a supporto della decisione è insufficiente o del tutto assente.
Richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713 del 2010), la Cassazione ha ricordato che una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando il giudice si limita a ritenere la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a garantire l'”adeguatezza della pena irrogata in concreto”.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva negato la prevalenza delle attenuanti motivando la sua scelta sulla base dei precedenti penali specifici dell’imputata. Questa motivazione, secondo la Cassazione, è stata considerata logica, non arbitraria e quindi pienamente sufficiente a giustificare la decisione, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza. Insegna che non è sufficiente lamentare un presunto errore nel bilanciamento circostanze per ottenere una revisione della sentenza in Cassazione. È necessario dimostrare che la valutazione del giudice di merito sia stata viziata da un’evidente illogicità o arbitrarietà. La semplice speranza di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite non costituisce un valido motivo di ricorso. La discrezionalità del giudice, se correttamente motivata, rimane un pilastro del sistema penale, insindacabile in sede di legittimità.
Può la Corte di Cassazione riesaminare il giudizio di bilanciamento delle circostanze fatto dal giudice di merito?
No, la Cassazione non può riesaminare tale giudizio, che rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non sia supportata da una motivazione sufficiente.
Quale motivazione è considerata sufficiente per giustificare l’equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti?
È considerata sufficiente la motivazione che ritenga la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena concreta da infliggere. Nel caso specifico, la presenza di precedenti penali è stata una ragione valida per negare la prevalenza delle attenuanti.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4032 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4032 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Pescara e condannato la ricorrente alla i mesi nove e. reclusione ed eure 9 ·DC,20 di multa per i delitto di furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 69 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i! dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, le statuizio relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito . , sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione deil’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea e realizzare l’adeguatezza della pena irrogata i concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931): nel caso in esame, in linea con tale principio, la valutazione delia Corte territoriale rende conto della negazione
ru
della D revalenza della circostanza attenuante in raqione dei precedenti penali specifici della
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q’ M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p ,- ocessuali e della somma di tremila eum in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025