Bilanciamento circostanze: il potere discrezionale del giudice è insindacabile se motivato
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi nel processo penale, in quanto incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti del sindacato di legittimità su questa valutazione, confermando il consolidato principio del potere discrezionale del giudice di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per il reato di spaccio di lieve entità.
I fatti del processo
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). I giudici di merito avevano riconosciuto le attenuanti generiche, ma le avevano considerate solo equivalenti, e non prevalenti, rispetto alla contestata aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, la pena non aveva beneficiato di un’ulteriore riduzione.
Il ricorso in Cassazione e il mancato bilanciamento delle circostanze
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione proprio sul punto del bilanciamento circostanze. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, che avrebbe portato a una pena più mite. L’obiettivo era ottenere una riconsiderazione di tale giudizio, sostenendo che gli elementi a favore dell’imputato fossero stati sottovalutati rispetto alla sua pericolosità sociale derivante dalla recidiva.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il motivo di ricorso, in realtà, non denunciava un vero vizio di motivazione, ma mirava a ottenere un diverso apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e razionale. I giudici di secondo grado avevano evidenziato due punti cruciali:
1. La pena inflitta era già molto vicina al minimo edittale.
2. Non erano emersi elementi ulteriori per giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, considerando sia la gravità della recidiva (specifica e commessa a breve distanza da un’altra condanna), sia l’entità della condotta illecita, che, seppur lieve, riguardava diverse sostanze stupefacenti.
Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 33114/2020), la Corte ha ribadito che il giudizio di bilanciamento circostanze costituisce un “esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito”. Tale valutazione è insindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, è “congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.”, senza che sia necessaria un’analitica esposizione di tutti i criteri adoperati.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione dei fatti e la commisurazione della pena sono prerogative del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione, non per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Per la difesa, ciò significa che contestare il bilanciamento circostanze in Cassazione è un’operazione complessa, che ha successo solo se si riesce a dimostrare un’illogicità manifesta o una totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata. Sollecitare semplicemente un “apprezzamento differente” degli elementi già vagliati è destinato all’insuccesso. La decisione comporta, inoltre, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della declaratoria di inammissibilità.
Può la Corte di Cassazione modificare la valutazione del giudice sul peso da dare alle attenuanti rispetto alle aggravanti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il suo ruolo è limitato a verificare che la motivazione del giudice sia logica, coerente e non contraddittoria. La valutazione è un potere discrezionale riservato al giudice di merito.
Cosa significa quando il giudice ritiene le attenuanti generiche ‘equivalenti’ alla recidiva?
Significa che, nel loro bilanciamento, le circostanze attenuanti e quelle aggravanti si annullano a vicenda. Di conseguenza, la pena viene calcolata partendo dalla cornice edittale del reato base, senza applicare né la diminuzione per le attenuanti né l’aumento per l’aggravante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16541 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 12 gennaio 2021, con NOME COGNOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivale contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena d reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 c d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Palermo il 21 aprile 2019.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di mot riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato riconoscimento del g prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, è mani infondato, in quanto volto a sollecitare differenti apprezzamenti di merito non consen di legittimità, a fronte delle pertinenti e razionali argomentazioni della sentenza imp quale (pag. 4) si è evidenziato, da un lato, che la pena irrogata risulta già prossi edittale e, dall’altro, che non sono emersi ulteriori elementi tali da giustifica prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis sull’aggravante contestata, tenuto conto s dell’incidenza, in termini di pericolosità, della recidiva specifica e infraquin dell’entità della condotta illecita, che, seppur ricondotta nell’alveo della fattispec 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha comunque riguardato diverse sostanze stupef richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10 279838 – 02), secondo cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra l e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudi insindacabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie, lo stesso sia c motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.