Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38770 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38770 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udita l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Questa Corte, con sentenza resa da Sez. 2, n. 32065 del 12/5/2023, confermava la condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 416bis cod. pen., disponendo l’annullamento con rinvio limitatamente al
riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio.
In particolare, al §5.3 della richiamata sentenza, si legge che il giudice di appello «nell’effettuare il giudizio di bilanciamento della circostanza del vizio parziale di mente con la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., considera anche la recidiva, che era stata invece esclusa dal giudice di prime cure».
Sulla base di tale vizio, si demandava al giudice del rinvio di procedere alla rideterminazione della pena, previo coretto bilanciamento della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., con la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.
La Corte di appello di Napoli confermava il giudizio di equivalenza tra le suddette circostanze, ritenendo che – pur eliminando dal giudizio di bilanciamento la recidiva – permaneva la particolare offensività dell’aggravante, tale da non consentire di giungere ad un giudizio di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen., sostenendosi che la Corte di appello si sarebbe sostanzialmente sottratta al compito di rinnovare il giudizio di bilanciamento all’esito dell’esclusione della recidiva.
La sentenza, infatti, si era limitata a dar atto della gravità della condotta senza considerare l’incidenza del profilo soggettivo derivante dal vizio parziale di mente riconosciuto in favore dell’imputato.
Aggiunge il ricorrente che se la sentenza rescindente avesse ritenuto non rilevante l’eliminazione della recidiva ai fini del giudizio di bilanciamento, sarebbe stato inutile disporre l’annullamento con rinvio; al contempo, la conferma della medesima sanzione anche all’esito dell’esclusione della recidiva, si sostanzia in una riforma in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Cassazione, nell’annullare con rinvio la precedente decisione della Corte di appello, ha unicamente rilevato che il giudizio di bilanciamento dovesse essere rinnovato escludendo la recidiva, salvo restando che l’incidenza o meno di tale ulteriore aggravante rispetto alla prevalenza della restante attenuante doveva
essere necessariamente compiuto dal giudice del merito. La sentenza rescindente, pertanto, si è limitata a dar atto dell’errore di diritto in cui era incorsa la preceden sentenza di appello, senza fornire alcuna indicazione relativamente alla questione di merito relativa alla rinnovazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
2.1. Nel merito, si rileva come la Corte di appello – sia pur con motivazione sintetica – ha dato atto della valutazione comparativa tra le circostanze, spiegando le ragioni per cui l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. è stata ritenuta prevalente.
Poiché il giudizio di valenza è un giudizio comparativo, deve ritenersi sufficiente l’illustrazione delle ragioni per cui un’aggravante è di per sé di disvalore tale da non consentire il giudizio di prevalenza dell’attenuante.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, lì dove la Corte di appello ha fornito elementi fattuali specifici e di obiettiva gravità idonei a fondare il giudizio equivalenza, anche all’esito dell’eliminazione dell’aggravante della recidiva.
Né è condivisibile l’approccio proposto dal ricorrente che vorrebbe ridurre il giudizio di bilanciamento al mero confronto Vìumero delle attenuanti e delle aggravanti, per cui, nel momento in cui il rapporto fosse paritario, ne dovrebbe sempre conseguire un giudizio di equivalenza.
Invero, il criterio dettato dall’art. 69 cod. pen. impone una valutazione del “peso” di ciascuna circostanza e, cioè, dell’incidenza rispetto alla gravità del fatto, piuttosto che il mero riscontro numerico della parità tra le aggravanti e le attenuanti, ovvero sulla prevalenza di una di tali categorie.
Deve, pertanto, ribadirsi un sia pur risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice, nell’esercizio della facoltà discrezionale riconosciutagli dalla legge in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, deve fondare il proprio convincimento su una valutazione globale di tutte le circostanze e in considerazione della loro incidenza rispetto alla gravità del fatto e non già valorizzando il mero criterio della comparazione numerica (Sez.2, n. 4357 dell’1/12/1981, dep. 1982, Piemonti, Rv. 153426).
Del resto, è proprio per tale ragione che la Cassazione, nell’annullare la precedente decisione, ha disposto il rinvio per nuovo giudizio in ordine al giudizio di bilanciamento, che necessariamente presupponeva una valutazione di merito in ordine al risultato del confronto tra le circostanze di segno diverso.
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue l’infondatezza del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Phesidente