Bilanciamento delle Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
Il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo di commisurazione della pena da parte del giudice. Si tratta di una valutazione discrezionale che, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sfugge in larga parte al sindacato di legittimità. Analizziamo una decisione che ribadisce questo principio fondamentale in un caso di bancarotta.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Bancarotta
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta documentale e da operazioni dolose. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma focalizzandosi su un unico punto: il giudizio di comparazione delle circostanze. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel considerare le pur riconosciute attenuanti generiche come semplicemente equivalenti alle aggravanti, anziché prevalenti. L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una motivazione netta, la Corte ha stabilito che la doglianza dell’imputato non poteva trovare accoglimento, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pur sintetica, si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: il Principio del Bilanciamento delle Circostanze
Il cuore della pronuncia risiede nella natura del bilanciamento delle circostanze. La Corte Suprema ha ribadito che le statuizioni relative a questo giudizio di comparazione rientrano nella valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Ciò significa che è il giudice di primo e secondo grado a dover ‘pesare’ le circostanze favorevoli e sfavorevoli all’imputato.
Questo potere discrezionale non è assoluto, ma può essere censurato in sede di legittimità solo in casi eccezionali: quando la decisione è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” e non è sorretta da una motivazione sufficiente. La Corte, richiamando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), ha precisato che una motivazione può essere considerata sufficiente anche quando si limita ad affermare che il giudizio di equivalenza (e non di prevalenza delle attenuanti) è la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta nel caso concreto. Di conseguenza, non essendo stata riscontrata alcuna arbitrarietà o palese illogicità nella decisione della Corte d’Appello, il ricorso è stato giudicato indeducibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento conferma un orientamento granitico: le possibilità di impugnare con successo una sentenza davanti alla Corte di Cassazione per questioni relative al bilanciamento delle circostanze sono estremamente limitate. Salvo che la motivazione del giudice di merito sia completamente assente, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica, la valutazione discrezionale sulla comparazione tra attenuanti e aggravanti rimane insindacabile. Questa pronuncia serve da monito per i difensori: un ricorso basato unicamente su una diversa ponderazione delle circostanze, senza evidenziare un vizio logico-giuridico macroscopico, è destinato all’inammissibilità.
È possibile impugnare in Cassazione la decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
Sì, ma solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non è sorretta da una motivazione sufficiente. La valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito non è, di regola, sindacabile.
Una motivazione sintetica sulla scelta di equivalenza tra circostanze è considerata sufficiente?
Sì, la Corte di Cassazione ritiene sufficiente anche la motivazione che giustifica la soluzione dell’equivalenza limitandosi a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39051 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, conferma condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei di bancarotta documentale e da operazioni dolose;
che avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato articolando un u motivo d’impugnazione, a mezzo del quale deduce vizio di motivazione e violazion legge in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze, invocato in t prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche;
che il ricorso è indeducibile in quanto le statuizioni relative al g comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivaz dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si s a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in conc U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il r condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il onsigliere estensore
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