Bilanciamento Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
Il bilanciamento circostanze attenuanti e aggravanti, disciplinato dall’articolo 69 del codice penale, rappresenta uno dei momenti più delicati e discrezionali nell’attività del giudice penale. È l’operazione che consente di personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Ma fino a che punto questa valutazione può essere contestata davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro promemoria sui limiti del sindacato di legittimità in questa materia, ribadendo la centralità del giudizio di merito.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava, come unico motivo, la valutazione compiuta dai giudici di secondo grado riguardo al bilanciamento circostanze relative al reato contestatogli. In sostanza, la difesa non condivideva il modo in cui erano state soppesate le circostanze a favore e contro l’imputato, che aveva portato a una determinata quantificazione della pena.
La Decisione della Cassazione sul bilanciamento circostanze
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento ormai consolidato. I giudici supremi hanno spiegato che le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità.
L’Insindacabilità del Giudizio di Merito
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità.
* Il giudice di merito (Tribunale, Corte d’Appello) analizza i fatti, valuta le prove e ha il potere discrezionale di commisurare la pena, inclusa la valutazione comparativa delle circostanze.
* La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Pertanto, una decisione sul bilanciamento circostanze può essere annullata solo se è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e non semplicemente perché si poteva giungere a una conclusione diversa.
Il Requisito della Motivazione Sufficiente
La Corte ha inoltre precisato che, per essere considerata legittima, la motivazione non deve essere necessariamente prolissa. Una soluzione di equivalenza tra le circostanze, ad esempio, può essere ritenuta congruamente motivata anche quando il giudice si limita ad affermare che quella è la scelta più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Può essere sufficiente anche il semplice riferimento a uno dei parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo).
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano, secondo la Cassazione, correttamente esercitato la loro discrezionalità, fornendo una motivazione ampia e adeguata sul punto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sul principio secondo cui la valutazione comparativa ex art. 69 c.p. è un’attività intrinsecamente legata all’analisi del fatto storico e della personalità dell’imputato, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità su questo punto è circoscritto alla verifica di un vizio logico manifesto della motivazione. Se la motivazione esiste ed è coerente, la scelta del giudice di merito – sia essa di prevalenza, equivalenza o soccombenza di alcune circostanze – è definitiva. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo della specificità necessaria per superare questo sbarramento, risultando in una contestazione dell’apprezzamento fattuale, non consentita in quella sede.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un importante principio: la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia e protetta da un sindacato di legittimità molto rigoroso. Per gli avvocati, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato esclusivamente sulla contestazione del bilanciamento circostanze ha scarse probabilità di successo, a meno che non si riesca a dimostrare un’assoluta mancanza di motivazione o una sua palese illogicità. La decisione sottolinea l’importanza di concentrare le argomentazioni difensive su questo specifico punto già nei gradi di merito, dove il potere di apprezzamento del giudice è pieno e diretto.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale valutazione è un giudizio di merito discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia del tutto assente, arbitraria o manifestamente illogica.
Cosa si intende per motivazione sufficiente nel giudizio di bilanciamento delle circostanze?
Una motivazione è ritenuta sufficiente anche quando il giudice si limita a ritenerla la soluzione più idonea per l’adeguatezza della pena concreta, oppure fa riferimento anche a uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 del codice penale (es. gravità del reato).
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36270 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concr specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idone realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatt riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare pag. 1 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.